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Detrazione al 110% per i pannelli fotovoltaici posizionati sul terreno di pertinenza dell’edificio agevolato



12 marzo 2021 – ore 18.10
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Maxi-detrazione del 110% anche per l’installazione dell’impianto fotovoltaico sul terreno di pertinenza dell’abitazione oggetto degli interventi trainanti.

Con la risposta n. 171 del 10 marzo 2021 l’Agenzia delle Entrate soddisfa il quesito sottoposto dal soggetto istante, intenzionato a realizzare interventi di riqualificazione energetica sull’edificio unifamiliare di sua proprietà rientranti nell’ambito del Superbonus.

La volontà è quella di realizzare come intervento ‘trainato’ un impianto fotovoltaico a servizio dell’abitazione, ma posizionato a terra su un ‘terreno comunque all’interno della proprietà dell’edificio’ e non sul tetto dello stabile oggetto degli interventi ‘trainanti’.

L’istante precisa che solo i pannelli fotovoltaici saranno posizionati a terra, mentre il contatore, gli inverter e gli impianti di accumulo saranno installati sull’edificio al servizio dell’abitazione stessa, essendo il POD di riferimento quello originario dell’abitazione.

Con l’interpello si chiede se è possibile accedere al beneficio agevolato al 110% anche sulle pertinenze dell’edificio unifamiliare riqualificato.

Il decreto Rilancio, come oramai noto, ha introdotto la detrazione al 110% per le spese sostenute dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di efficientamento energetico nonché di consolidamento statico o di messa in sicurezza sismica degli edifici posti in essere su unità immobiliari di tipo residenziale.

La Super-detrazione si affianca all’ecobonus e al sismabonus già disciplinate dal decreto legge n. 63/2013 convertito nella legge 3 agosto 2013 n. 90.

Chi sostiene gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli antisismici, e gli interventi di riqualificazione energetica per i quali è possibile beneficiare del Superbonus, in luogo della detrazione in dichiarazione dei redditi, può optare per lo sconto in fattura, praticato dalla società che esegue i lavori o per la cessione a terzi del credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione.

Per completezza di informazione è bene ricordare che la legge di Bilancio 2021 ha modificato l’articolo 119 del decreto Rilancio, prevedendo che il Superbonus si applica anche alle spese sostenute fino al 30 giugno 2022. Inoltre, mentre per le spese effettuate fino al 31 dicembre 2021 la detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo, quelle sostenute nel 2022 sono ripartite in quattro quote annuali.

La legge n. 178/2020 ha ancora previsto che per i lavori per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati interventi per almeno il 60%, la detrazione al 110% trova applicazione anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.

Il decreto Rilancio ha stabilito che il Superbonus spetta per gli interventi ‘trainanti’ come gli interventi di coibentazione tramite cappotto termico e l’adozione di misure antisismiche nonché per gli interventi ‘trainati’ ai primi collegati, come l’installazione di nuovi infissi.

In merito al caso sottoposto l’Agenzia precisa che ai fini del Superbonus l’installazione dell’impianto fotovoltaico può essere effettuata anche sul terreno di pertinenza dell’edificio unifamiliare interessato, oggetto di interventi di riqualificazione energetica.

Ugo Cacaci