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Dichiarazione annuale Iva 2022: lunedì 2 maggio scade il termine ordinario – entro il 29 luglio la presentazione con i tempi supplementari



29 aprile 2022 – Ore 20:00
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Lunedì 2 maggio scade il termine per presentare la dichiarazione Iva 2022 relativa al periodo d’imposta 2021. In realtà la scadenza di legge sarebbe il 30 aprile ma cadendo di sabato slitta al lunedì successivo.

L’adempimento interessa i contribuenti che non si sono avvalsi della facoltà di presentare la dichiarazione annuale entro il 28 febbraio 2022 comunicando le liquidazioni periodiche Iva relative al quarto trimestre dell’anno 2021 con la dichiarazione annuale (quadro VP).

Tutti i contribuenti titolari di partita Iva che esercitano attività di impresa, arti o professioni sono tenuti ad affrettarsi per adempiere nei tempi regolamentari. A disposizione c’è anche la scadenza più lunga, quella garantita dai tempi supplementari, che scade il 29 luglio, ovvero entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria. In questo caso sono previste delle sanzioni che possono essere ridotte attraverso l’istituto del ravvedimento operoso a quelle previste per la dichiarazione inesatta che vanno da 250 a 2.000 euro.

Le dichiarazioni presentate con un ritardo superiore a 90 giorni si considerano, invece, omesse ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.

Per la presentazione della dichiarazione annuale Iva è possibile utilizzare il modello tradizionale che va presentato, esclusivamente per via telematica, tra il 1°febbraio e il 2 maggio 2022. In alternativa esiste un modello semplificato denominato ‘modello Iva base’. Le modalità e i termini di presentazione del modello Iva base 2022 sono le stesse del modello Iva/2022. Dal sito dell’Agenzia delle Entrate è possibile ‘scaricare’ gratuitamente i modelli con le relative istruzioni per la compilazione.

Come anticipato la presentazione del modello Iva 2022 deve avvenire in modalità telematica. Ad occuparsene può essere direttamente il soggetto dichiarante o un intermediario abilitato alla trasmissione telematica. Le Amministrazioni dello Stato possono avvalersi di altri soggetti incaricati. Per quanto concerne i gruppi societari l’invio può avvenire tramite una società appartenente allo stesso.

In merito alle modalità di presentazione è bene precisare che la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.

Il soggetto che effettua la presentazione per via telematica riceve, dopo l’invio, un messaggio che conferma l’avvenuta ricezione del file; successivamente il servizio telematico fornisce all’utente un’altra comunicazione attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione.

Sempre entro la scadenza del 2 maggio è possibile rettificare o integrare una dichiarazione già presentata. In tal caso il soggetto interessato deve compilare una nuova dichiarazione e barrare la casella ‘Correttiva nei termini’ nel primo rigo del frontespizio.

Scaduti i termini per la presentazione del modello Iva, il contribuente ha la possibilità di modificarlo o integrarlo attraverso una nuova dichiarazione su modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione. Naturalmente per presentare la dichiarazione integrativa è necessario che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria.

Nella dichiarazione Iva 2022 trovano posto nuovi campi per indicare le percentuali di compensazione applicate dagli agricoltori nell’ambito del regime speciale loro riservato e per le operazioni riguardanti beni e servizi necessari al contenimento della pandemia da Covid-19. Nuove regole figurano, inoltre, per l’applicazione dell’imposta nell’e-commerce. Per la prima volta, infatti, il modello Iva si confronta con il commercio elettronico e accoglie le novità in vigore dal 1°luglio 2021 in tema di semplificazione degli obblighi Iva per le operazioni di e-commerce.

La riforma della disciplina Iva unionale sulle operazioni B2C (business-to-consumer) sarà protagonista del quadro VO nel quale sono stati ridenominati i righi VO10 e VO11 in ‘Vendite a distanza intracomunitarie di beni’ per tenere conto delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 83/2021. Dal 1°luglio 2021 sono infatti cambiate le regole di territorialità Iva per le vendite a distanza intracomunitarie di beni e sono state abolite le previgenti soglie di protezione previste per le vendite a distanza intra-Ue, riferite ai singoli Paesi membri. Il nuovo rigo VO17 consente ai soggetti che effettuano le prestazioni di servizi indicate nell’articolo 7-octies nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri della Ue diversi dall’Italia di comunicare la revoca dell’opzione in precedenza esercitata.

Tutti coloro che nel 2021 hanno effettuato vendite a distanza intraUe, anche tramite OSS (One Stop Shop) – ossia un regime speciale che consente ai soggetti passivi che forniscono servizi o cedono beni a consumatori della Ue di dichiarare e pagare l’Iva in un unico Stato membro in cui sono identificati – per poter acquistare senza pagare l’Iva devono, oltre a fatturare e contabilizzare tali transazioni secondo le regole interne, indicare le stesse nella dichiarazione Iva annuale, inserendole al Quadro VE.

Ugo Cacaci

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