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Dichiarazione integrativa Iva – Via libera alla possibilità di rettificare l’originaria scelta da rimborso a compensazione ma nel rispetto dei termini



13 giugno 2022 – Ore 18:00
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Una società immobiliare attiva nel campo edilizio e, in particolare, nelle ristrutturazioni di fabbricati di interesse storico/artistico, evidenzia la volontà di variare la scelta formulata nella Dichiarazione Iva 2014 circa l’utilizzo del credito Iva da rimborso a detrazione e/o compensazione.

Questa possibilità è stata riconosciuta dall’articolo 2, comma 8-bis del Dpr n. 322/1998 che ha previsto la presentazione della dichiarazione integrativa ‘a favore’ ‘non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo’.

Successivamente il decreto legge n. 193/2016 ha introdotto una disciplina ‘ad hoc’ della dichiarazione integrativa ai fini Iva che equipara i termini entro i quali è possibile presentare la dichiarazione stessa, a prescindere dalla circostanza che gli errori e le omissioni da emendare siano a favore del fisco o del contribuente.

L’Amministrazione finanziaria, con la risposta ad interpello n. 231 del 30 luglio 2020, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla facoltà di rettificare l’originaria richiesta di rimborso del credito Iva, optando per la compensazione.

Il documento di prassi amministrativa precisa che il contribuente ha la possibilità di modificare la scelta dell’utilizzo del credito Iva sempreché il rimborso non sia ancora avvenuto e presentando una dichiarazione integrativa non oltre i termini di legge. Inoltre è necessario indicare il credito risultante dalla dichiarazione integrativa nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui viene presentata la dichiarazione integrativa stessa.

Come anticipato, il soggetto istante svolge attività immobiliare. Rende noto che nell’anno d’imposta 2013 ha maturato un credito Iva, chiesto a rimborso con la dichiarazione annuale Iva 2014.

In merito alla domanda di rimborso, l’istante ha fornito riscontro solo nel 2020, ovvero quattro anni dopo la richiesta di documentazione integrativa formulata dall’Agenzia delle Entrate.

Il ritardo è dovuto ad una serie di accadimenti di cui la società è stata, suo malgrado, protagonista, ovvero: la presenza di carichi iscritti a ruolo confluiti in alcune cartelle di pagamento, che avrebbero precluso l’erogazione del rimborso, successivamente oggetto di sgravio parziale e di c.d. ‘rottamazione’ per la parte residua. Inoltre, il ritardo era dovuto alla presenza di iscrizione ipotecaria a carico dell’immobile societario, all’avvio di una nuova attività di controllo a carico della società relativamente ad altra annualità d’imposta ed ai ritardi nella conclusione dell’iter di sanatoria degli abusi edilizi compiuti sull’immobile societario.

Il soggetto istante riferisce la propria volontà di procedere alla dismissione dell’intero immobile, terminati i lavori e di variare la scelta originariamente effettuata nella Dichiarazione Iva 2014 circa l’utilizzo del credito Iva da rimborso a detrazione e/o compensazione.

A tal fine chiede di sapere se ai sensi dell’articolo 8, comma 6-bis del Dpr n. 322/1998 e dell’articolo 57, comma 1, secondo periodo, del Dpr n. 633/1972 è nei termini per presentare la dichiarazione integrativa della Dichiarazione Iva 2014.

Nella risposta n. 328/2022 all’interpello formulato dalla società istante l’Amministrazione finanziaria premette che la possibilità di rettificare l’originaria richiesta di rimborso del credito Iva, optando invece per la compensazione, è stata già ammessa da alcuni documenti di prassi (vedi le circolari n. 17/E/2011, n. 25/E/2012 e n. 35/E/2015).

Successivamente il decreto legge n. 193/2016 ha aggiunto il comma 6-bis all’articolo 8 del Dpr n. 322/1998 introducendo una disciplina ‘ad hoc’ della dichiarazione integrativa ai fini Iva. La norma stabilisce che “le dichiarazioni dell’imposta sul valore aggiunto possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggior o di un minor imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d’imposta ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile, mediante successiva dichiarazione da presentare ⟮…⟯ non oltre i termini stabiliti dall’articolo 57 del Dpr n. 633/1972”.

La nuova disciplina della dichiarazione integrativa ai fini Iva, distinta ed autonoma, ma modellata e tendenzialmente coincidente con quella propria delle imposte sui redditi e dell’Irap, equipara i termini entro i quali è possibile presentare la dichiarazione integrativa, a prescindere dalla circostanza che gli errori e le omissioni da emendare siano a favore del fisco o del contribuente.

L’articolo 57 del Dpr n. 633/1972, al comma 1, stabilisce che “gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell’articolo 54 e nel secondo comma dell’articolo 55 devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione”. Inoltre lo stesso articolo, al comma 3, prevede che “nel caso di richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, se tra la data di notifica della richiesta di documenti da parte dell’ufficio e la data della loro consegna intercorre un periodo superiore a 15 giorni, il termine di decadenza, relativo agli anni in cui si è formata l’eccedenza detraibile chiesta a rimborso, è differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra il sedicesimo giorno e la data di consegna”.

Pertanto, l’Agenzia delle Entrate ritiene che il rinvio ai termini stabiliti dall’articolo 57 del Dpr n. 633/1972 ad opera del comma 6-bis dell’articolo 8 del Dpr n. 322/1998 – con riferimento alle tempistiche di presentazione della dichiarazione integrativa ai fini Iva – non possa che far riferimento ai termini “ordinari” disciplinati dal comma 1 dell’articolo 57.

Vi è l’esigenza di garantire la continuità con il passato, laddove l’originario rinvio – ai fini della presentazione della dichiarazione integrativa “a favore”, anche per l’Iva oltre che per le imposte sui redditi e dell’Irap – ai termini di cui all’articolo 2, comma 8-bis, del Dpr n. 322/1998, non contemplava alcuna forma di ‘differimento’ ancorata alle tempistiche di presentazione della documentazione richiesta ai fini dell’erogazione dei rimborsi Iva.

L’allungamento dei tempi di presentazione della dichiarazione integrativa “a favore”, con l’introduzione altresì di una norma ad hoc ai fini Iva, non altera la natura dell’istituto (premiale), finalizzato a consentire al contribuente di emendare gli errori compiuti all’atto della presentazione della dichiarazione originaria, prima di essere raggiunto dall’azione accertatrice dell’Ufficio impositore.

Ebbene, il “differimento” contemplato dal comma 3 del richiamato articolo 57, rappresenta uno “strumento di controllo”, volto ad evitare strumentalizzazioni che potrebbero ravvisarsi nell’ipotesi in cui, come detto, il contribuente pretestuosamente “temporeggi” nell’ottemperare alla richiesta dell’Ufficio di presentazione della documentazione necessaria ai fini dell’erogazione dei rimborsi Iva, con l’obiettivo di far decorrere i termini per l’accertamento.

Si tratta, dunque, di una misura posta a presidio dei poteri dell’Ufficio, la cui applicazione discende dall’adozione di una condotta del contribuente scorretta o omissiva, da cui pertanto non può derivare un beneficio a suo favore, qual è l’allungamento dei termini di presentazione della dichiarazione integrativa.

Ugo Cacaci