Dichiarazione Iva 2023: invio telematico entro il 2 maggio
18 aprile 2023 – Ore 19:00
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Tutti i titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo sono tenuti a presentare all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in modalità telematica, la dichiarazione Iva anno d’imposta 2022.
Con la dichiarazione Iva i soggetti passivi comunicano all’Amministrazione finanziaria le operazioni effettuate nel corso dell’anno d’imposta che hanno un impatto ai fini Iva.
Il modello può essere inviato dal 1°febbraio al 30 aprile 2023 ma cadendo di domenica ed essendo festa il giorno seguente (1°maggio) per la presentazione, di fatto, si hanno due giorni in più a disposizione. L’adempimento scade, dunque, il 2 maggio.
Naturalmente il modello è scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate, così come le istruzioni per la compilazione.
Oltre alla dichiarazione annuale Iva ordinaria l’Amministrazione finanziaria ha approvato anche il modello Iva base/2023.
Non è previsto un termine di consegna della dichiarazione agli intermediari, che dovranno provvedere alla trasmissione telematica, ma viene stabilito il termine entro cui le dichiarazioni devono essere presentate telematicamente all’Agenzia delle Entrate.
Sono valide le presentazioni che avvengono entro 90 giorni dalla scadenza anche se sono condizionate al pagamento di una sanzione di legge. Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a 90 giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.
L’omessa presentazione della dichiarazione è sanzionata dal 120 al 240% dell’ammontare dell’Iva dovuta, con un minimo di 250 euro. Qualora il contribuente abbia effettuato solo operazioni che non richiedono il versamento dell’Iva, l’omessa presentazione è punibile con la sanzione fissa da 250 a 2.000 euro.
Per la presentazione, come detto online, il dichiarante può attivarsi personalmente o può avvalersi di un intermediario abilitato, di altri soggetti incaricati o tramite società appartenenti al gruppo. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate la quale, per via telematica, rilascia la prova attestante l’avvenuto ricevimento della dichiarazione.
Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione Iva i seguenti soggetti d’imposta:
- i contribuenti che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti;
- i contribuenti che si avvalgono del regime forfettario;
- i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
- i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti;
- i soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Ue che si sono identificati ai fini Iva nel territorio dello Stato con le modalità previste dall’art. 74-quinquies per l’assolvimento degli adempimenti relativi a tutti i servizi resi a committenti, non soggetti passivi d’imposta;
- gli esercenti attività di organizzazione di giochi di intrattenimento ed altre attività indicate nella tariffa allegata al Dpr n. 640/1972, esonerati dagli adempimenti Iva ai sensi dell’art. 74, comma 6, che non hanno optato per l’applicazione dell’Iva nei modi ordinari;
- le imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda;
- i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi,
- gli enti non commerciali, società sportive;
- i soggetti passivi d’imposta non residenti.
La scadenza del 2 maggio costituisce anche il termine entro il quale esercitare la detrazione per l’imposta assolta nel 2022. Entro tale data, dunque, è possibile esercitare il diritto alla detrazione Iva per gli acquisti di beni e servizi il cui diritto è sorto lo scorso anno e le cui fatture sono state ricevute entro il 31 dicembre 2022.
Tra le novità del modello Iva/2023 trova posto il nuovo quadro CS relativo al contributo straordinario contro il caro bollette. Si tratta di un prelievo straordinario una tantum a carico dei produttori, importatori e rivenditori di energia elettrica, gas naturale e prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto se almeno il 75% del volume d’affari dell’anno 2021 deriva dalle attività indicate nei primi due periodi del comma 1 dell’articolo 37 del decreto legge 21 marzo 2022 n. 21.
L’importo da versare è calcolato sull’incremento del saldo tra le operazioni attive e passive Iva, indicate nelle Liquidazioni periodiche (Lipe) che vanno dal 1°ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo delle stesse operazioni del periodo dal 1°ottobre 2020 al 30 aprile 2021. Il contributo viene determinato applicando il 25% all’incremento ottenuto.
Il nuovo quadro CS consente di assolvere gli adempimenti dichiarativi per i soggetti passivi che hanno corrisposto il contributo in parola. Tenuti alla compilazione di questo quadro sono solo i soggetti per i quali ricorrono le condizioni per l’applicazione del contributo. Le istruzioni alla compilazione del modello riportano che il quadro CS serve ‘a consentire ai soggetti passivi del contributo straordinario di cui all’art. 37 del decreto legge n. 21/2022, di assolvere i relativi adempimenti dichiarativi’. Il Decreto legge citato è il decreto ‘Ucraina-bis che ha istituito il contributo straordinario sugli extraprofitti delle imprese energetiche.
Novità investono anche il quadro VO, relativo alla comunicazione delle opzioni e revoche. Nella sezione 3 è stato modificato il rigo VO35, riservato alle imprese agricole esercenti anche l’attività enoturistica. In questo rigo è stata introdotta la casella per comunicare la revoca dell’opzione per l’applicazione dell’Iva e del reddito nei modi ordinari.