Il punto Fiscale

La lente sui principali temi del Fisco

‘Digital Transformation’ delle Pmi: dal 15 dicembre al via le domande



L’articolo 29 del decreto ‘Crescita’ (Decreto legge n. 34/2019) ha stanziato 100 milioni di euro per il bando ‘Digital Transformation’ delle Pmi che eroga incentivi per favorire progetti di trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle micro, piccole e medie imprese. Questo, mediante l’utilizzo delle tecnologie avanzate previste nell’ambito di Impresa 4.0 e di quelle relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera.

Anticipiamo, innanzitutto, che le Pmi interessate potranno presentare domanda a partire dalle ore 12.00 del prossimo 15 dicembre, esclusivamente mediante procedura informatica, utilizzando il sito del Ministero dello Sviluppo economico (www.mise.gov.it) o di Invitalia (www.invitalia.it). Per la presentazione delle istanze il soggetto compilatore dovrà avvalersi del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o della Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Una terza possibilità è rappresentata dal sistema di gestione delle identità digitali di Invitalia, la società chiamata a gestire e a valutare le domande presentate. A tal proposito si informa che il Ministero dello Sviluppo economico ha predisposto una procedura a sportello per evitare il click day. In altre parole le domande sono ammesse alla fase istruttoria sulla base dell’ordine cronologico giornaliero di presentazione. Le istanze presentate nello stesso giorno sono considerate come pervenute nello stesso istante, indipendentemente dall’ora o dal minuto di presentazione.

Gli incentivi per la trasformazione digitale delle Pmi hanno come linee guida due decreti direttoriali. Il primo del 9 giugno 2020 stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore della trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle Pmi attraverso l’implementazione delle tecnologie abilitanti individuate nel Piano nazionale Impresa 4.0 e delle tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera. Il secondo del 1°ottobre 2020 disciplina i termini e le modalità di presentazione delle domande, stabilisce i criteri per la determinazione e la rendicontazione delle attività e dei costi ammissibili, gli oneri informativi a carico dei soggetti proponenti e gli ulteriori elementi necessari a definire la corretta attuazione della misura agevolativa. Questo secondo decreto definisce anche i criteri di valutazione dei progetti e, per ciascuno degli indicatori di valutazione previsti, i correlati punteggi, le condizioni e le soglie minime di ammissibilità. Questo, in quanto per ottenere le agevolazioni le istanze dovranno raggiungere una soglia di punteggio minimo pari a 60/100.

Le agevolazioni della Digital Transformation sono rivolte alle PMI operanti in diversi settori, il cui elenco è riportato nell’allegato 1 al decreto direttoriale del 9 giugno. Vi figurano le imprese operanti nel settore manifatturiero, dei servizi diretti alle imprese manifatturiere, del settore commercio, del turistico per le imprese impegnate nella digitalizzazione della fruizione dei beni culturali, anche in un’ottica di maggiore accessibilità e in favore di soggetti disabili.

Per la presentazione delle domande è necessario che le PMI risultino iscritte come attive nel Registro delle imprese; abbiano conseguito nell’esercizio relativo all’ultimo bilancio approvato e depositato, un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a 100 mila euro; non siano sottoposte a procedura concorsuale e non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata o di concordato preventivo.

Le PMI possono presentare anche progetti congiunti, purché non in numero superiore a 10 imprese, attraverso il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, compresi il consorzio e l’accordo di partenariato.
Ciascun soggetto, sia in forma singola che congiunta, può presentare una sola domanda di partecipazione al bando che può riguardare unicamente:

  • un progetto di innovazione di processo;
  • un progetto di innovazione dell’organizzazione;
  • un progetto di investimenti.

Per usufruire delle agevolazioni del Ministero dello Sviluppo economico i progetti devono essere diretti alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi mediante l’implementazione di almeno una delle due tipologie di tecnologie, sopra anticipate, ed ora di nuovo evidenziate:

  • tecnologie abilitanti individuate dal Piano nazionale Impresa 4.0;
  • tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera.

Le tipologie di progetto che le imprese possono presentare sono di due tipi:

  • attività di innovazione di processo o di innovazione dell’organizzazione;
  • programmi di investimento.

Nel primo caso saranno ammissibili alle agevolazioni le spese del personale impiegato nelle attività previste dal progetto come pure le spese per strumenti e attrezzature di nuova fabbricazione utilizzati per il progetto, le spese per servizi di consulenza e le spese generali supplementari.
I programmi di investimento saranno invece orientati all’acquisto di immobilizzazioni materiali e immateriali, servizi di consulenza specialistica nella misura massima del 10% dei costi complessivi ammissibili; costi a titolo di canone per l’utilizzo, mediante soluzioni di cloud computing, dei programmi informatici, costi per servizi resi dal soggetto promotore capofila nella misura massima del 2% dei costi complessivi ammissibili.

I programmi di spesa dovranno prevedere investimenti non inferiori a 50 mila euro e non superiori a 500 mila euro e tempi di attuazione non superiori a 18 mesi. Inoltre, dovranno essere realizzati nell’ambito di una unità produttiva ubicata su tutto il territorio nazionale.
Per entrambe le tipologie di progetto ammissibili le agevolazioni legate alla Digital Transformation riguardano il 50% dei costi e prevedono un 10% sotto forma di contributo a fondo perduto e un 40% sotto forma di finanziamento agevolato da restituire, senza interessi, in un periodo massimo di sette anni.

a cura di Ugo Cacaci

30