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Disposizioni in materia fiscale e contributiva del decreto legge Ristori-quater



Il decreto legge 30 novembre 2020 n. 157, meglio noto come decreto Ristori-quater, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 30 novembre 2020 ed è entrato subito in vigore.
Il testo contiene ulteriori misure connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
A tal fine il Parlamento ha approvato uno scostamento di bilancio da 8 miliardi di euro per rafforzare ed estendere i provvedimenti necessari al sostegno economico dei settori più provati dall’epidemia sanitaria in corso. In particolare spiccano il corposo pacchetto di disposizioni in materia fiscale e contributiva, le misure a sostegno delle imprese, dei lavoratori e all’economia.

Sul versante fiscale è prevista una maxi moratoria per tutte le scadenze di fine anno che vengono rinviate a primavera per imprese e partite Iva in difficoltà.
È stata infatti disposta una mini-proroga dal 30 novembre al 10 dicembre 2020 per il versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap da parte degli esercenti attività d’impresa, arte o professione.
Il mini rinvio è utile per calcolare le perdite del primo semestre e verificare così la possibilità di rientrare nella nuova scadenza di fine aprile. La medesima proroga non trova applicazione per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale.La proroga maggiore, fissata al 30 aprile 2021, interessa le imprese con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019. Ciò, a condizione che le stesse abbiano subìto una diminuzione del fatturato/corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. Sempre la proroga trova applicazione in merito alle attività che abbiano subito restrizioni dal Dpcm dello scorso 3 novembre e a quelle ubicate ed operanti nelle Regioni ‘rosse’ nonché ai ristoranti delle Regioni ‘arancione’, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi/compensi e alla diminuzione del fatturato/corrispettivi.

Il decreto prevede inoltre la sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali, dei versamenti delle ritenute alla fonte e dell’Iva scadenti a dicembre per tutte le imprese con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno subìto una diminuzione del fatturato/corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre dell’anno 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Sono sospesi anche i versamenti per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno iniziato l’attività in data successiva al 30 novembre 2019. La sospensione interessa inoltre i soggetti che esercitano le attività economiche sospese a seguito del Dpcm del 3 novembre 2020, quelle oggetto di misure restrittive con sede nelle Regioni ‘rosse’, le attività di ristorazione ubicate nelle Regioni ‘rosse’ e ‘arancioni’, i tour operator, le agenzie di viaggio e gli alberghi con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello alto di rischio. I versamenti tributari e contributivi sospesi per il mese di dicembre devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 16 marzo 2021, in un’unica soluzione o in 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima entro il 16 marzo 2021.

Il termine per la presentazione in via telematica della dichiarazione dei redditi e dell’Irap è prorogato dal 30 novembre al 10 dicembre 2020.

La proroga dei termini delle definizioni agevolate prevista dal decreto ‘Cura Italia’ viene estesa dal 10 dicembre 2020 al 1°marzo 2021. In tal modo si estende il termine per il pagamento delle rate della ‘rottamazione-ter’ e del ‘saldo e stralcio’ in scadenza nel 2020, senza che si incorra nella inefficacia della definizione agevolata.

Il decreto introduce modifiche all’istituto della rateizzazione concessa dall’agente della riscossione. Alla presentazione della richiesta di dilazione consegue la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza e il divieto di iscrivere nuovi fermi amministrativi e di ipoteche o di avviare nuove procedure esecutive. Con riferimento alle richieste di rateazione presentate entro il 31 dicembre 2021, viene alzato a 100 mila euro l’importo delle somme iscritte a ruolo che comprovano la temporanea situazione di obiettiva difficoltà e sale da 5 a 10 il numero di rate, anche non consecutive, che, se non pagate, determinano la decadenza dalla rateizzazione. Inoltre, i contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione possono essere nuovamente ammessi presentando la richiesta di rateazione entro il 31 dicembre 2021, senza la necessità di saldare le rate scadute alla data di presentazione della richiesta.

Il Ristori-quater interviene anche sulla scadenza del saldo Imu 2020. L’esenzione dal pagamento della seconda rata, in scadenza il 16 dicembre 2020, trova applicazione non più a condizione che l’utilizzatore coincida con il proprietario dell’immobile ma con il soggetto passivo.

a cura di Ugo Cacaci

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