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Dl Sostegni-ter: lo stop alla cessione dei crediti non piace a banche e imprese – Aiuti grazie alle risorse del contributo perequativo



30 gennaio 2022 – Ore 18:00
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Sono trascorsi sette giorni dal varo, in Consiglio dei ministri, del decreto legge Sostegni-ter alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta giovedì scorso.

Il decreto legge n. 4 del 27 gennaio 2022 contenente ‘misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico’ non accoglie, tuttavia, le modifiche che tanti auspicavano sul divieto di cessione multipla dei crediti fiscali legati agli interventi edilizi agevolati.

In molti, a cominciare dalle imprese e dalle banche, attendevano correttivi sulla cessione dei crediti perché il divieto alle seconde cessioni rischia di causare un blocco improvviso sull’intero comparto. L’Abi, per voce del direttore generale, Giovanni Sabatini ha espresso rammarico per il mancato accoglimento delle istanze delle imprese. Anche il presidente dell’associazione nazionale costruttori edili, Gabriele Buia, ha manifestato stupore per un provvedimento che ‘di sostegno non ha proprio nulla sia per le imprese che per i cittadini’. Approvando una ‘norma incomprensibile’, Buia evidenzia che ‘il Governo ha messo di fatto un’ipoteca sui cantieri del Superbonus’.

La stretta sulle cessioni dei crediti d’imposta risponde all’esigenza di contrastare il fenomeno delle frodi sui bonus edilizi. L’articolo 28 del decreto legge Sostegni-ter stabilisce il divieto di procedere a successive cessioni per banche e intermediari finanziari. Per i crediti ceduti prima del 7 febbraio 2022 è previsto un regime transitorio, ossia la possibilità di procedere ad un’ulteriore cessione a terzi, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. La norma disciplina però una sola cessione. Come sopra evidenziato, le banche e le imprese del settore hanno contestato il provvedimento. L’associazione bancaria italiana ha messo nel mirino i forti vincoli del decreto con effetti anche retroattivi che mettono in pericolo i contratti sottoscritti. Il rischio è quello di aprire la strada ad un alto numero di contenziosi con una norma che mette in discussione operazioni già acquisite. Ma non basta, perché in molti ritengono che il riferimento più o meno celato agli effetti retroattivi possa sollevare dubbi di costituzionalità su un provvedimento che di fatto modifica rapporti contrattuali già sottoscritti.

A questo si aggiunge che ad oggi la piattaforma dell’Agenzia delle Entrate non consente di comunicare le opzioni di cessione del credito o dello sconto in fattura per le spese relative al 2022. La Sogei sta lavorando per aggiornare il canale che dovrebbe essere pronto per venerdì 4 febbraio. Dunque, la procedura semplificata disciplinata dall’articolo 28, secondo comma, del decreto Sostegni-ter sarà disponibile solo per tre giorni perché il 7 febbraio scadranno i termini per avvalersi del regime transitorio che contiene la cessione extra e trasmettere le comunicazioni relative alle spese sostenute nel 2022. Dall’8 febbraio si applicheranno le regole contenute nel decreto legge in esame che consente all’impresa che ha effettuato i lavori di cedere il credito alla banca, in caso di sconto in fattura, ma la banca non potrà procedere ad ulteriori cessioni.

Sul fronte sostegni a imprese ed enti territoriali il decreto mette a disposizione, per l’anno in corso, 1,66 miliardi di euro ai quali si aggiungono 785 milioni per il periodo 2023-2028 e più di 100 milioni dal 2029. In realtà gran parte delle risorse, circa il 90%, arrivano dai fondi non spesi per gli aiuti disposti lo scorso anno. 1,2 miliardi arrivano, infatti, dal contributo perequativo previsto dal decreto legge Sostegni-bis che misurava i contributi non sulla flessione del fatturato ma in base alla diminuzione del risultato economico. Sempre dal decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021 arrivano altre risorse (circa 330 milioni) che erano state destinate alle partite Iva con fatturati tra 10 e 15 milioni di euro.

Il nuovo decreto prevede un fondo, denominato ‘Fondo per il rilancio delle attività economiche’ con una dotazione di 200 milioni di euro a favore degli esercizi commerciali al dettaglio più colpiti dalla pandemia. Ci riferiamo ai settori identificati dai seguenti codici Ateco 2007: 47.19, 47.30, 47.43, tutte le attività dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99. Per beneficiare di questi aiuti a fondo perduto le attività economiche interessate devono presentare un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro con una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019.

Il decreto contiene il rifinanziamento con 20 milioni di euro per l’anno 2022 del Fondo per il sostegno delle attività economiche rimaste chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate dal Governo. Il riferimento è alle discoteche e alle sale da ballo che beneficeranno anche della sospensione dei versamenti fiscali slittati al 16 settembre 2022.

Viene incrementata di 20 milioni di euro, per l’anno 2022, la dotazione del Fondo previsto dall’articolo 26 del decreto legge Sostegni a favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici.

In considerazione degli effetti legati all’emergenza sanitaria, per l’anno 2022, sono stanziati 40 milioni di euro a favore delle imprese del wedding, dell’intrattenimento, dell’horeca, identificate dai seguenti codici Ateco: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2, che nell’anno 2021 hanno subìto una riduzione dei ricavi non inferiore al 40% rispetto a quelli del 2019.

Il credito d’imposta di cui all’articolo 48-bis del decreto legge Rilancio viene riconosciuto, per l’esercizio in corso al 31 dicembre 2021, anche alle imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria. Ai 150 milioni stanziati inizialmente, il legislatore ne ha aggiunti, per l’anno 2022, ulteriori 100.

L’articolo 4 del decreto legge in parola incrementa di 100 milioni di euro, per l’anno 2022, il Fondo Unico Nazionale Turismo che riconosce per le assunzioni effettuate a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale, dallo scorso 1°gennaio al prossimo 31 marzo, l’esonero contributivo. Naturalmente trattasi di contratti relativi ai settori del turismo e degli stabilimenti termali. In caso di conversione dei detti contratti in rapporti di lavoro a tempo indeterminato l’esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di sei mesi dalla predetta conversione.

Sempre a favore delle imprese turistiche il decreto Sostegni-ter prevede l’estensione del credito d’imposta di cui all’articolo 28 del decreto legge Sostegni ai canoni di locazione versati con riferimento ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022. Tale credito d’imposta è condizionato al fatto che le imprese turistiche abbiano subìto una diminuzione del fatturato/corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.

I datori di lavoro di cui ai codici Ateco indicati nell’allegato I al presente decreto dei settori turismo, parchi divertimento e parchi tematici, stabilimenti termali, attività ricreative, ristorazione, trasporto, skilift e seggiovie, servizi per radiotaxi, musei, attività di distribuzione e proiezione cinematografica e di organizzazione di feste e cerimonie che a decorrere dalla data del 1°gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, sospendono o riducono l’attività lavorativa, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale di cui al decreto legislativo n. 148/2015.

Vengono incrementati, per l’anno 2022, di 50 milioni di euro per la parte corrente e di 25 milioni di euro per gli interventi in conto capitale i fondi per il settore della cultura. Cresce di 3,5 milioni di euro il fondo istituito dall’articolo 25 del decreto legge Sostegni-bis.

Per sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte per contenere l’emergenza sanitaria, le disposizioni contenute nell’articolo 81 del decreto ‘Agosto’ trovano applicazione anche per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 1°gennaio al 31 marzo 2022. A tal fine sono messi a disposizione 20 milioni di euro per il primo trimestre del 2022. Sale, invece, di 20 milioni di euro la dotazione del fondo di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto legge Sostegni-bis. Dotazione che potrà essere destinata all’erogazione di un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l’effettuazione di test diagnostici dell’infezione da Covid-19 da parte di società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche. Per far fronte alla crisi economica determinata dalle misure di contenimento della pandemia le risorse del ‘Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano’ possono essere parzialmente destinate all’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi.
Incrementato di 20 milioni di euro per l’anno 2022 il ‘Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano’.

Ugo Cacaci

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