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Dl Sostegni-ter – Proroga dei termini per la cessione dei crediti d’imposta



07 febbraio 2022 – Ore 20:00
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Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento prot. n. 2022/37381 dello scorso 4 febbraio, ha prorogato al 17 febbraio 2022 il termine previsto per il 7 febbraio dall’articolo 28, comma 2, del decreto legge Sostegni-ter. Slitta al 7 marzo 2022, invece, il termine, anche questo previsto per il 7 febbraio, relativo alle spese sostenute nel corso dell’anno per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche.

Conseguentemente, a decorrere dal 17 febbraio 2022 e dal 7 marzo 2022 è possibile effettuare esclusivamente una sola cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.

Il decreto Rilancio, come modificato dalla legge di Bilancio 2022, ha disposto per i costi dei lavori elencati nell’articolo 121, comma 2, sostenuti dal 2020 al 2024 e, nel 2025, per i soli interventi previsti nell’articolo 119, la possibilità di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto oppure per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare.

I soggetti interessati hanno la possibilità di optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti.

Il decreto legge n. 4/2022, meglio noto come decreto legge Sostegni-ter, ha modificato l’articolo 121 citato disponendo che nel caso di opzione per il contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto il credito d’imposta può essere ceduto dai fornitori che hanno effettuato gli interventi ad altri soggetti, eliminando la possibilità di procedere ad ulteriori cessioni. Di fatto il decreto vieta cessioni multiple dei crediti d’imposta come misura anti-frodi.

Dopo le segnalazioni della Banca d’Italia e dell’Agenzia delle Entrate di rischi connessi con la cessione generalizzata dei crediti generati dagli interventi edilizi agevolati, il Governo è intervenuto con una stretta che non ha riscosso il favore delle imprese di costruzione e degli istituti di credito, soprattutto quelli di minori dimensioni, costretti a verificare con rapidità il livello di plafond raggiunto.

Anche gli amministratori di condominio, con procedure in corso per interventi di riqualificazione, si sono ritrovati spiazzati e con la concreta possibilità di non poter cedere il credito d’imposta né ai fornitori dei lavori né alle banche. Il pericolo da molti sollevato è che il provvedimento possa compromettere il Superbonus al 110% e le altre agevolazioni previste che beneficiano dello sconto in fattura o della cessione dei crediti d’imposta come misura alternativa alla detrazione nella dichiarazione dei redditi.

La stretta è quella contenuta nell’articolo 28 del decreto legge n. 4/2022 che modificando l’art. 121 del decreto Rilancio ha disposto l’impossibilità di procedere a successive cessioni nel caso di opzione per la cessione a terzi del credito d’imposta. Analoga cosa vale per chi ha optato per lo sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta. Lo stesso credito può essere ceduto ad altri soggetti ma sono vietate ulteriori cessioni.

Anche i crediti d’imposta introdotti dal Governo per fronteggiare l’emergenza legata alla pandemia possono essere ceduti una sola volta. Sono dunque vietate successive cessioni.

I crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati in precedenza oggetto di cessione o di sconto in fattura possono costituire oggetto di una sola ulteriore cessione agli istituti di credito e agli altri intermediari finanziari abilitati.

Il decreto Sostegni-ter è entrato in vigore lo scorso 27 gennaio, mentre la piattaforma dell’Agenzia delle Entrate per la comunicazione delle opzioni di cessione o sconto in fattura relative ai bonus edilizi è stata inutilizzabile perché in aggiornamento, alla luce delle modifiche introdotte dalla recente manovra economica. Solo dallo scorso 4 febbraio gli interessati hanno potuto effettuare l’esercizio delle opzioni con riguardo agli interventi agevolabili per il 2020, 2021 e 2022 e, a partire dal 24 febbraio 2022, per l’esercizio delle opzioni relative alla nuova agevolazione per interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche.

Con il provvedimento citato il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, proroga la data a partire dalla quale individuare i crediti che in precedenza sono stati oggetto delle opzioni sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto oppure per la cessione di un credito d’imposta che, come già sostenuto, possono essere oggetto di un’ulteriore ed esclusiva cessione a terzi.

Con l’aggiornamento del software ci sono tutti gli elementi per sfruttare la proroga ossia il periodo transitorio previsto dal Dl Sostegni-ter al termine del quale diventa possibile una sola cessione per ciascun credito d’imposta.

Dunque il blocco delle cessioni multiple scatterà dal 17 febbraio ma difficilmente questi ulteriori giorni saranno decisivi per imprese e contribuenti alla ricerca di un acquirente del credito d’imposta perché il mercato è praticamente fermo. Poste Italiane ha bloccato la piattaforma per la cessione dei bonus casa. Stessa cosa hanno fatto Cassa Depositi e Prestiti e molte banche come Bpm. Solo gli istituti di credito più strutturati come Unicredit e Intesa Sanpaolo hanno confermato il proseguimento delle attività. Bisognerà vedere, però, a quali costi perché verosimilmente verranno ritoccati al rialzo.

Dal mondo politico arriva compatta la richiesta di una modifica dell’articolo 28 del decreto legge n. 4/2022.

Ugo Cacaci

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