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Doppia proroga al 4 aprile 2024 per la comunicazione dei dati relativi agli interventi sulle parti comuni condominiali e per le opzioni dei bonus edilizi



Comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali. Per i costi riferiti all’anno 2023 slitta al 4 aprile 2024 il termine di presentazione delle spese. 

Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate dispone il rinvio, sempre al 4 aprile 2024, del termine di trasmissione delle comunicazioni relative alle opzioni riguardanti le detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2023 e alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020, 2021 e 2022. 

 

22 febbraio 2024 – Ore 17:30

tempo di lettura: 02′ 45″

 

Con un provvedimento di ieri il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, ha modificato le specifiche tecniche approvate il 20 dicembre 2022 in merito alle comunicazioni all’Anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni dei condomini. 

In merito ai lavori per i quali è possibile avvalersi del Superbonus, un ulteriore codice è stato predisposto per la comunicazione dei dati relativi alle spese sostenute, in quanto nel 2023 è possibile usufruire della detrazione al 90% e, solo in presenza di precise condizioni, si può ancora usufruire della maxi detrazione al 110%.

Con l’intento di semplificare gli adempimenti che gravano sugli amministratori di condominio è stato previsto l’esonero dall’invio della comunicazione dei dati nell’ipotesi in cui, relativamente alle spese sostenute nell’anno passato, per tutti i lavori riguardanti le parti comuni tutti i condòmini abbiano optato per la cessione del credito d’imposta o per lo sconto in fattura. 

In merito al termine di presentazione delle spese, la scadenza del 16 marzo dell’anno successivo all’anno d’imposta di riferimento è stata prorogata al 4 aprile 2024, per le sole spese riferite all’anno 2023, per dare tempo ai soggetti invianti di effettuare la trasmissione dei dati all’Amministrazione finanziaria. 

 

Con un altro provvedimento il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha disposto la proroga per l’invio delle comunicazioni delle opzioni di cui all’articolo 121 del decreto legge Rilancio. 

I termini di scadenza ordinari per l’invio delle comunicazioni delle opzioni dei bonus edilizi relativi alle spese sostenute nel 2023 e alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel triennio 2020, 2021 e 2022, sono prorogati al 4 aprile 2024. 

Il decreto legge Rilancio, all’articolo 121, ha previsto che per gli interventi edilizi che danno diritto al Superbonus ma anche per quelli tradizionali elencati al comma 2 dello stesso articolo 121, il beneficiario ha la possibilità di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione nella dichiarazione dei redditi, per un contributo anticipato sotto forma di sconto in fattura o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. 

Con il provvedimento del 3 febbraio 2022, successivamente modificato in data 10 giugno 2022, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha disposto che le comunicazioni relative allo sconto in fattura o alla prima cessione del credito debbano essere inviate telematicamente all’Agenzia delle Entrate ‘entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, ovvero, nei casi di cui al punto 1.3, entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione’. 

Per consentire ai contribuenti e agli intermediari di avere più tempo per trasmettere le comunicazioni delle opzioni in parola, il provvedimento in oggetto dispone che le stesse comunicazione potranno essere inviate entro il 4 aprile 2024, relativamente alle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2023, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel triennio 2020, 2021 e 2022.