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E-fattura, tassative le cause che giustificano il rifiuto della Pa



Entrerà in vigore il prossimo 6 novembre il regolamento del Ministero dell’Economia e delle Finanze che individua le cause che possono consentire alle pubbliche amministrazioni di rifiutare le fatture elettroniche.

Il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri di concerto con la collega Fabiana Dadone, ministro per la Pubblica amministrazione, ha emanato il decreto n. 132 del 24 agosto 2020 che precisa i casi al di fuori dei quali le pubbliche amministrazioni non possono rifiutare le fatture elettroniche. Il provvedimento modifica il decreto ministeriale n. 55 del 2013 che stabiliva le regole in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica per le Amministrazioni Pubbliche.

Sono cinque le cause elencate dal decreto che giustificano il rifiuto. Vediamole.

  • fattura elettronica riferita ad un’operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione;
  • omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), da riportare in fattura, tranne i casi di esclusione previsti dalla lettera a) del comma 2, dell’articolo 25 del decreto legge n. 66/2014 convertito, con modificazioni, nella legge n. 89/2014;
  • omessa o errata indicazione del codice di repertorio da riportare in fattura;
  • omessa o errata indicazione del codice di Autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura;
  • omessa o errata indicazione del numero e data della determinazione dirigenziale d’impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali.

La Pubblica amministrazione non può comunque rifiutare la fattura nei casi in cui gli elementi informativi possono essere corretti mediante le note di variazione ex articolo 26 del Dpr n. 633/1972.
A differenza del sistema attualmente in vigore in cui il rifiuto non deve essere motivato, il decreto impone all’amministrazione pubblica di comunicare al cedente/prestatore, attraverso il Sistema di interscambio, il rifiuto della fattura elettronica, indicando nel campo relativo alla descrizione della notifica ‘esito committente’ una delle cinque cause tipizzate sopra.

Il rifiuto della fattura dovrà essere comunicato al cedente/prestatore entro 15 giorni dalla data riportata nella ricevuta di consegna o dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna, con un documento in formato XML, la cui struttura è riportata nelle specifiche tecniche indicate nell’allegato B al regolamento.

Il decreto ministeriale all’articolo 2 prevede anche una invarianza fiscale poiché le nuove disposizioni ‘non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente’.

Ugo Cacaci