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Enti del Terzo settore: dal Consiglio nazionale dei commercialisti le norme di comportamento dell’organo di controllo



Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha pubblicato sul proprio sito Internet le ‘Norme di comportamento dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore’.
Il testo rappresenta un importante punto di riferimento tecnico-applicativo per i professionisti che operano come componenti dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore.
Il documento individua i principi deontologici che l’organo di controllo è tenuto a rispettare, soprattutto a seguito della riforma del Codice del Terzo settore. Tutte le associazioni che superano i limiti dimensionali (attivo patrimoniale superiore a 110 mila euro, ricavi superiori a 220 mila euro e 5 dipendenti) e le Fondazioni che si iscriveranno nel Registro unico nazionale del Terzo settore sono tenute a nominare un organo di controllo, monocratico o collegiale, con la presenza di almeno un componente iscritto nella sezione A Commercialisti dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Le norme di comportamento permettono ai professionisti incaricati di pianificare e organizzare il proprio ruolo di vigilanza e di rendere concreta a tutti gli enti interessati quale sia la funzione dell’organo di controllo nonché il ruolo nell’ambito dell’organizzazione.
In assenza di indicazioni del Codice del Terzo settore l’incarico di sindaco è subordinato ad un’accettazione in forma scritta, previa verifica dell’insussistenza di eventuali cause d’ineleggibilità, decadenza o incompatibilità. Le riunioni e le deliberazioni dell’ente di controllo dovranno avvenire almeno ogni 90 giorni anche in modalità telematica vista l’emergenza sanitaria in corso.
In merito ai doveri di vigilanzail testo del Cndcec evidenzia che all’organo di controllo spetterà il compito di verificare il rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nonché le indicazioni contenute nelle norme di comportamento del collegio sindacale delle società non quotate. La natura e gli aspetti dimensionali e organizzativi degli enti considerati richiedono un diverso approccio comportamentale rispetto alle norme che disciplinano le società. Laddove l’ente di controllo non sia incaricato anche della revisione legale, dovrà limitarsi ad un controllo sintetico del bilancio d’esercizio per valutarne l’osservanza e il rispetto di leggi e statuto. Esulano dal proprio ruolo il compito di accertare la verità, la correttezza e la chiarezza del bilancio.
L’auspicio del Consiglio nazionale dei commercialisti è che l’introduzione delle norme di controllo possa essere utile a tutto il Settore e contribuire a migliorare, per mezzo della garanzia fornita da controlli qualificati, la trasparenza degli enti e la fiducia di dipendenti, clienti, azionisti, fornitori, comunità e governi.

Ugo Cacaci

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