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Entro febbraio le istanze per il tax credit sugli immobili di interesse storico e artistico



10 febbraio 2022 – Ore 19:50
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La legge n. 104 del 23 luglio 2021, che ha convertito il decreto Sostegni-bis, ha introdotto l’articolo 65-bis rubricato ‘Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico artistico’.

Per ciascuno degli anni 2021 e 2022 al Fondo degli immobili di interesse storico e artistico soggetti alla tutela prevista dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, il Ministero della cultura ha previsto una dotazione di un milione di euro.

Le persone fisiche che detengono a qualsiasi titolo gli immobili sopra descritti hanno diritto ad un credito d’imposta in misura pari al 50% degli oneri sostenuti, fino ad un importo massimo complessivo di 100 mila euro, per le spese affrontate nel biennio considerato, in relazione agli interventi conservativi e di ristrutturazione soggetti alle disposizioni di tutela previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Si ha diritto al credito d’imposta a condizione che l’immobile non sia utilizzato nell’esercizio di impresa. Gli interessati hanno tempo fino al termine di febbraio per presentare le istanze necessarie a fruire del credito d’imposta per le spese sostenute lo scorso anno. Le domande vanno inviate all’indirizzo Pec fondorestauro@mailcert.beniculturali.it compilando il modulo predisposto.

Successivamente la Direzione generale Archeologia belle Arti e Paesaggi del Ministero della Cultura trasmette le istanze alle Soprintendenze archeologia belle Arti e Paesaggio territorialmente competenti. A ciascuna di queste compete l’onere di verificare l’ammissibilità e trasmettere alla Direzione generale l’esito dell’istruttoria con l’ammontare della spesa ammessa all’agevolazione.

La Direzione generale è tenuta ad inviare i dati dei contribuenti all’Agenzia delle Entrate ai quali è stato riconosciuto il credito d’imposta con i relativi importi. Qualora lo stanziamento sia superiore ai crediti richiesti, la differenza potrà essere spesa negli anni successivi.

Il tax credit è utilizzabile in compensazione a decorrere dal suo riconoscimento e non è cumulabile con altri contributi o finanziamento pubblico e con la detrazione prevista dall’articolo 15, comma 1, lettera g), del Tuir.

È bene non confondere il bonus in parola con l’agevolazione per le ristrutturazioni in quanto il primo consiste in una detrazione fiscale, utilizzabile una sola volta, da ripartire in dieci anni per determinate categorie di immobili. Il bonus ristrutturazioni, invece, è un’agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia, elevata dal 2012 al 50% con un limite massimo di spesa a 96 mila euro.

I beneficiari del bonus Resturo hanno la possibilità, in luogo dell’utilizzo diretto nella dichiarazione dei redditi, di optare per la cessione, anche parziale, del credito a terzi, compresi istituti di credito ed intermediari finanziari.

Un decreto del Ministero della cultura, di concerto con il Ministero dell’Economia, ha stabilito i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché le procedure per l’accesso alle risorse.

L’agevolazione concerne gli interventi di manutenzione, protezione e restauro degli immobili di interesse storico-artistico ma sono parimenti agevolabili anche i lavori per innalzare il livello di sicurezza degli edifici e per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Se l’immobile di interesse storico-artistico è situato in zona a rischio sismico, il restauro comprende l’intervento di miglioramento strutturale, ovvero i lavori atti ad accrescere la sicurezza strutturale preesistente. Naturalmente gli interventi richiedono l’attestazione di un professionista qualificato ai sensi di legge e quelli di restauro di superfici decorate di beni architettonici devono essere eseguiti esclusivamente da restauratori abilitati alla professione .

Ugo Cacaci