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Entro febbraio l’opzione per accedere al vecchio Patent box



26 gennaio 2022 – Ore 19:15
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Come è noto il decreto legge n. 146/2021 ha abrogato il regime del Patent box ma, dopo le vivaci proteste delle imprese, il legislatore è intervenuto con la legge di Bilancio 2022 apportando modifiche al regime. Ai fini fiscali ora è prevista la maggiorazione del 110% dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti su beni immateriali.

Il Patent box è un regime opzionale di durata quinquennale che prevede la tassazione agevolata per l’utilizzo di uno o più beni immateriali come software, brevetti e know how per i quali è stata svolta attività di ricerca e sviluppo. La detassazione Ires e Irap del relativo reddito si articola in una variazione in diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi.

Il decreto legge n. 50/2017 ha apportato rilevanti modifiche al perimetro applicativo dell’agevolazione in quanto ha eliminato i marchi d’impresa dal novero degli intangibles agevolabili limitandone l’applicazione ai beni oggetto di brevetto o comunque giuridicamente tutelati.

Il decreto fisco-lavoro, all’articolo 6, prevedeva la possibilità di apportare una variazione in diminuzione al reddito d’impresa pari al 90% delle spese di R&S relative a determinati beni immateriali esistenti e funzionanti. Come anticipato la nuova disciplina prevede che ai fini delle imposte sui redditi i costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software, brevetti, know how, disegni e modelli utilizzati nell’attività d’impresa siano maggiorati fino al 110%. La modifica apportata dalla manovra trova applicazione dal periodo di imposta 2021 e premia le imprese che effettuano investimenti in R&S, a prescindere dalle performance di realizzo dei redditi dai beni immateriali. Di fatto il nuovo Patent box prevede una maggiorazione rafforzata e semplificata dei costi di ricerca e sviluppo correlati all’implementazione dei c.d. Intellectual property, premiando le imprese che investono di più, a prescindere dai risultati. La nuova disciplina esclude il know how, asset molto importante soprattutto nelle Pmi innovative.

L’impresa che ritenga più vantaggioso accedere al ‘vecchio’ Patent box ha tempo, fino al termine di febbraio, per esercitare gli adempimenti documentali, contabili e di calcolo che anticipano la dichiarazione ‘tardiva’ per il 2020, con eventuale estensione fino al 2024. Tale opzione potrebbe acquisire appeal per la facoltà di cumulo con il credito d’imposta ricerca e sviluppo e dei tempi stimati per l’exit ovvero per l’acquisizione oppure per la quotazione, in quanto gli investitori, nella determinazione del prezzo delle quote della società target, computano pure il beneficio Patent box spettante per il quinquennio 2020-2024.

Ritornando alle modifiche apportate dai commi 10 e 11 della legge di Bilancio 2022 al regime del Patent box, viene previsto, come detto, la maggiorazione fiscale dal 90 al 110% dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli. Sono fuori, invece, marchi, processi, formule e informazioni relative ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale e scientifico giuridicamente tutelabili.

La nuova disciplina modifica anche la decorrenza del Patent box che trova applicazione alle opzioni esercitate con riferimento al periodo d’imposta in corso alla data della loro entrata in vigore e ai successivi periodi di imposta.

La manovra ha inoltre abrogato il comma 9 dell’articolo 6 del decreto legge n. 146/2021 che aveva previsto l’incompatibilità tra questa agevolazione e il credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo. Viene previsto ora che per tutta la durata dell’opzione è possibile usufruire sia del nuovo Patent box che del credito d’imposta per R&S.

Al fine di non vincolare al transito automatico al nuovo regime del Patent box coloro che abbiano optato per la vecchia disciplina, il legislatore è intervenuto sulla disciplina transitoria. Con riferimento al periodo d’imposta 2021 e ai successivi, non è più possibile esercitare le opzioni previste dalla legge di Bilancio 2015 e dal decreto legge n. 34/2019. Chi ha esercitato l’opzione per il ‘vecchio’ Patent box prima del 22 ottobre 2021, ovvero prima dell’entrata in vigore del decreto legge fisco-lavoro, ha la possibilità di aderire al nuovo regime previa comunicazione all’Amministrazione finanziaria.

Possono, dunque, transitare al nuovo Patent box coloro che abbiano esercitato l’opzione o che esercitino opzioni afferenti al vecchio regime in relazione a periodi d’imposta antecedenti a quello in corso al 22 ottobre 2021.

La legge di Bilancio 2022 ha disposto che, qualora in uno o in più periodi di imposta le spese agevolabili con il nuovo regime siano sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali tra quelle idonee, il contribuente ha la possibilità di fruire della maggiorazione al 110% delle spese sostenute a decorrere dal periodo d’imposta in cui l’immobilizzazione immateriale ottiene il titolo di privativa industriale. La maxi agevolazione non si applica alle spese sostenute prima dell’ottavo periodo d’imposta antecedente a quello nel quale l’immobilizzazione immateriale ottiene dall’ordinamento il diritto di esclusiva ovvero viene riconosciuta la proprietà intellettuale.

Ugo Cacaci