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Entro il 17 maggio il versamento della web tax al 3% per i servizi digitali prestati in Italia



15 maggio 2021 – ore 18:30
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Il decreto legge Sostegni ha prorogato, per l’anno in corso e a regime, il versamento della digital tax al 16 maggio prossimo che slitta al 17 considerato che il 16 è domenica. La presentazione della dichiarazione annuale, invece, è stata differita al 30 giugno.

Il rinvio interessa anche i termini che erano stati prorogati al 16 marzo 2021 per quanto concerne i primi versamenti e al 30 aprile 2021 per la presentazione della dichiarazione.

Ad introdurre in Italia l’imposta sui servizi digitali, a partire dal 1°gennaio 2020, è stata la legge di Bilancio 2019 che prevede un’imposta del 3% sui ricavi tassabili delle grandi imprese digitali, al lordo dei costi. Tale normativa è stata successivamente modificata dalla legge n. 160/2019 che ha reso operativa la digital tax.

Soggette passive sono le imprese localizzate in Italia che nell’anno solare precedente, da sole o a livello di gruppo, hanno realizzato:

  • ricavi complessivi pari o superiori a 750 milioni di euro;
  • ricavi da servizi digitali in Italia pari o superiori a 5,5 milioni di euro;

Obbligate al versamento dell’imposta sono le imprese localizzate in Italia. A dettare i criteri relativi alla territorialità dell’imposta è la legge 145/2018.
Tenuti al versamento sono anche i soggetti non residenti, privi di partita Iva e di una stabile organizzazione in Italia che devono richiedere all’Agenzia delle Entrate un numero identificativo ai fini della web tax, naturalmente se nel corso dell’anno solare hanno maturato i requisiti dimensionali citati.

I servizi che comportano l’assoggettamento all’imposta digitale sono i seguenti:

  • veicolazione su un’interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;
  • messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi;
  • trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 3/E/2021, ha fornito chiarimenti in merito all’ambito dei servizi colpiti dalla tassazione affermando che ‘la tassazione riguarda la pubblicità digitale su siti e social network, l’accesso alle piattaforme digitali, i corrispettivi percepiti dai gestori di tali piattaforme, e anche la trasmissione di dati ‘presi’ dagli utenti’.
Un ricavo è imponibile se l’utente del servizio digitale è localizzato nel territorio nazionale.
Per i servizi di pubblicità online, l’utente si considera localizzato in Italia se la pubblicità appare sul proprio dispositivo nel momento in cui è utilizzato nel territorio dello Stato. La localizzazione nel territorio nazionale del dispositivo è determinata sulla base dell’indirizzo IP dello stesso.

Attraverso la corretta tenuta del Prospetto analitico e della Nota esplicativa si rilevano le informazioni necessarie per determinare l’imposta da versare. Con questi documenti l’impresa individua, senza pericolo di errore, la quota parte dei ricavi realizzati in Italia e, quindi, la base imponibile come pure l’imposta annuale. Il Prospetto analitico costituisce un registro in cui riportare su base mensile le informazioni rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile, nonché la liquidazione dell’imposta annuale. Dalla Nota esplicativa emergono le informazioni sui ricavi e sugli elementi quantitativi utilizzati per calcolare l’imposta.

Come anticipato il versamento della neonata imposta interessa le imprese di grandi dimensioni che direttamente o tramite il proprio rappresentante fiscale dovranno utilizzare il modello di pagamento unificato F24, indicando i codici tributo contenuti nella risoluzione n. 14/E/2021. Nella dichiarazione 2021, da presentare per via telematica, sono indicati i ricavi percepiti nell’anno solare 2020.

Ugo Cacaci