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Entro il 17 marzo il versamento del saldo Iva 2025



I titolari di partita Iva sono tenuti, entro il prossimo 17 marzo, al versamento, in unica soluzione o in forma rateale, del saldo Iva 2025 risultante dalla dichiarazione. Il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi ma con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 17 marzo 2025.

14 marzo 2025 – Ora 18:50

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Entro il 16 marzo, ma in realtà entro il 17 marzo perché il 16 quest’anno viene di domenica, i titolari di partita Iva  sono tenuti a versare l’Iva annuale in un’unica soluzione o la prima rata del saldo relativo all’anno d’imposta 2024 risultante dalla dichiarazione Iva 2025.

Per il versamento le imprese e i lavoratori autonomi dovranno utilizzare il modello F24 telematico. Come anticipato, il saldo Iva può essere effettuato in un’unica soluzione o in forma rateale, barrando l’opzione presente nel modello al momento del versamento. 

Il pagamento va effettuato direttamente o tramite intermediario se l’importo risulta superiore a 10,33 euro utilizzando il codice tributo ‘6099’ da indicare nella sezione ‘Erario’ del modello F24. Questo codice si utilizza anche quando dalla dichiarazione Iva 2025 scaturisce un saldo Iva a credito.

Se il versamento viene effettuato in unica soluzione, ovvero entro il 17 marzo, l’importo da indicare è quello risultante dalla dichiarazione annuale Iva e va arrotondato all’unità di euro. Chi sceglie di versare a rate deve riportare nel modello F24 l’importo al centesimo di euro. 

È bene ricordare che il saldo dell’Iva può essere differito al termine fissato per il saldo delle imposte sui redditi. Quindi:

  • per le persone fisiche e le società di persone, entro il 30 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione dei redditi; dal 1°luglio al 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%;
  • per le società con esercizio coincidente con l’anno solare, entro il 30 giugno; dal 1°luglio al 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%. 

Chi opta per il pagamento in forma rateale deve corrispondere la maggiorazione a titolo di interesse pari allo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi alla scadenza. La rateizzazione del versamento Iva può interessare anche le realtà con esercizio non coincidente con l’anno solare, versando l’imposta entro il 30 giugno a prescindere dai diversi termini di pagamento delle imposte sui redditi. 

Per il versamento degli interessi rateali va utilizzato il codice tributo ‘1668’; la maggiorazione dello 0,40% è prevista per ogni mese o frazione di mese e si applica sulla parte del debito non compensato con i crediti riportati nel modello F24.

I contribuenti soggetti ad Iva possono anche optare per un pagamento mensile dell’Iva con un importo sempre costante. In questo caso, però, per le rate successive alla prima si dovrà applicare un interesse fisso dello 0,33%. Significa che la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66% e così via. La scadenza dei pagamenti a rate cade in genere il 16 di ogni mese e non può andare oltre il 16 dicembre.

Le realtà economiche hanno anche la possibilità di avvalersi di un ulteriore differimento del versamento del saldo Iva al 30 luglio, applicando sull’importo dovuto al 30 giugno, al netto delle compensazioni, gli ulteriori interessi dello 0,40%.

Nel caso di modello F24 a saldo zero o di utilizzo di crediti in compensazione, lo stesso modello deve essere presentato esclusivamente mediante i servizi ‘F24 web’ o ‘F24 online’ dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali Fisconline o Entratel, mentre negli altri casi il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l’Agenzia delle Entrate.