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Entro il 2 maggio la comunicazione dei compensi riscossi da parte delle strutture sanitarie private



01 maggio 2022 – Ore 14:20
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Le strutture sanitarie private che mettono a disposizione dei professionisti che vi operano o che concedono loro in affitto i locali della struttura per l’esercizio di attività di lavoro autonomo mediche o paramediche sono tenute, entro il 30 aprile, alla presentazione della comunicazione, esclusivamente per via telematica, dei compensi complessivamente riscossi in nome e per conto di ciascun percipiente dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Poiché il termine quest’anno cade di sabato, lo stesso slitta al primo giorno feriale successivo, ovvero a lunedì 2 maggio 2022.

Per strutture sanitarie private si intendono le società, gli istituti, le associazioni, i centri medici e diagnostici e ogni altro ente o soggetto privato che operano nel settore dei servizi sanitari o veterinari come pure le strutture che mettono a disposizione locali forniti di attrezzature per l’esercizio della professione medica.

Il modello per la comunicazione telematica dei dati da inviare è denominato ‘SSP’ ed è reso disponibile, gratuitamente, nel sito Internet dell’Agenzia delle Entrate e nel sito del ministero dell’Economia e Finanze. Lo stesso di compone di due parti:

  • il frontespizio, costituito da due pagine: la prima contiene l’informativa sul trattamento dei dati personali; la seconda, invece, l’anno solare di riferimento, il tipo di comunicazione, i dati identificativi del soggetto obbligato e del soggetto che sottoscrive la comunicazione, la firma e l’impegno alla presentazione telematica;
  • il quadro A, contenente i dati identificativi di ciascun professionista medico o paramedico che ha effettuato le prestazioni di lavoro autonomo all’interno della struttura privata, nonché l’importo dei compensi complessivamente riscossi da parte del soggetto obbligato in nome e per conto di ciascun percipiente.

Per la trasmissione della comunicazione i soggetti obbligati possono utilizzare i servizi Entratel o Fisconline, in relazione ai requisiti posseduti per la presentazione telematica delle dichiarazioni di cui al Dpr n. 322/1998 e successiva modificazioni. Possono, altresì, avvalersi degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.

La comunicazione telematica dei compensi può essere effettuata utilizzando i software di compilazione COOSSP105 e controllo, resi disponibili, gratuitamente, dall’Agenzia delle Entrate.

Qualora la struttura sanitaria si avvalga di un intermediario, quest’ultimo dovrà rilasciare all’interessato copia cartacea del modello di comunicazione, debitamente sottoscritto, nonché copia della comunicazione dell’Amministrazione finanziaria che ne attesta l’avvenuto ricevimento. Salvo cause di forza maggiore, l’Agenzia rende disponibile le ricevute per via telematica entro il quinto giorno successivo a quello del corretto invio dei dati nel caso di utilizzo del servizio Entratel ed entro il giorno successivo nel caso di utilizzo di Fisconline. In ogni caso, la trasmissione dei dati si considera compiuta quando l’Agenzia delle Entrate riceve il file contenente i dati inviati.

In merito agli adempimenti le strutture sanitarie sono tenute a:

  • riscuotere, in nome e per conto dei professionisti, i compensi corrisposti dai pazienti per le prestazioni di lavoro autonomo mediche e paramediche effettuate nei loro confronti nell’ambito delle stesse strutture sanitarie private in locali concessi in uso;
  • registrare i compensi riscossi, ossia annotare distintamente per ciascuna operazione la data di pagamento e gli estremi della fattura emessa dal professionista, le generalità e il codice fiscale del destinatario del compenso, l’ammontare del corrispettivo riscosso e le modalità di pagamento;
  • riversare a ciascun medico gli importi riscossi in caso di pagamento in contante, nonché consegnare i documenti ritirati o emessi, in caso di pagamenti tracciabili;
  • comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate l’ammontare dei compensi complessivamente riscossi per ciascun medico percipiente in ciascun anno solare.

Le strutture sanitarie private sono tenute a considerare i corrispettivi riscossi come ‘attività di lavoro autonomo medica e paramedica’ cioè come attività svolta da professionisti che produce reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53 del Tuir. Alla luce di ciò, l’adempimento non interessa i casi nei quali è la struttura sanitaria a fornire la prestazione mediante il medico. Sono, pertanto, escluse le prestazioni rese dai medici di base e in intramoenia ossia, le prestazioni erogate al di fuori del normale orario di lavoro dai professionisti che utilizzano le strutture sanitarie e diagnostiche a fronte del riconoscimento di una tariffa.

Sono parimenti fuori anche i compensi riscossi dalle strutture sanitarie private, relativi alle prestazioni di medici che operano attraverso società tra professionisti in quanto costituiscono redditi d’impresa e non di lavoro autonomo.

È bene rammentare che in caso di errori od omissioni è possibile annullare la comunicazione in precedenza inviata e trasmetterne un’altra sostitutiva, sempre entro il termine del 30 aprile che, come visto, quest’anno slitta al 2 maggio.

Ugo Cacaci