Entro il 28 febbraio la presentazione tardiva del Modello Redditi 2023
Chi, entro il 30 novembre 2023, non ha presentato il modello Redditi PF per l’anno 2022 ha la possibilità di rimediare con la dichiarazione tardiva 2024. Presentando il modello Redditi tardivo entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria, ovvero entro il 28 febbraio 2024, si possono evitare le conseguenze della dichiarazione omessa. La dichiarazione tardiva prevede una sanzione fissa di 250 euro ma, con il ravvedimento operoso si può ridurla fino a 1/10, ossia a 25 euro.
23 febbraio 2024 – Ore 17:00
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Restano pochi giorni a disposizione per ravvedere la mancata presentazione telematica della dichiarazione dei redditi.
Il 28 febbraio termina, infatti, la possibilità per i contribuenti obbligati alla presentazione telematica della dichiarazione dei redditi e per coloro che, pur non obbligati hanno fatto questa scelta, ma al 30 novembre 2023 non hanno ancora presentato i rispettivi modelli Redditi 2023, di rimediare all’omissione attraverso l’istituto del ravvedimento operoso.
Il Dpr n. 322/1998 considera valide le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario. Per il ritardo restano tuttavia applicabili le sanzioni amministrative. In questo caso le dichiarazioni sono ‘tardive’ e si distinguono dalle dichiarazioni ‘tempestive’ che sono quelle presentate entro il termine previsto per legge ovvero, il 30 novembre del periodo d’imposta successivo a quello di riferimento per le dichiarazioni dei redditi e Irap.
Si considerano omesse, invece, le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a 90 giorni ma costituiscono comunque titolo per la riscossione delle imposte dovute e delle ritenute indicate dai sostituti d’imposta. In questo caso le sanzioni da versare sono molto più alte e, proprio per questo, la data del 28 febbraio 2024 deve essere accuratamente cerchiata in calendario per potersi avvalere del ravvedimento.
Il contribuente che entro 90 giorni dalla scadenza, con la dichiarazione tardiva, presenta il modello è tenuto a corrispondere una sanzione amministrativa di 250 euro legata alla presentazione tardiva e una sanzione amministrativa del 30% legata, invece, al ritardato versamento delle imposte. Entrambe le sanzioni sono riducibili con l’istituto del ravvedimento operoso. Le prime, ad esempio, proprio con il ravvedimento fruiscono di una riduzione pari a 1/10, ovvero a 25 euro. Per la regolarizzazione il versamento dell’importo in misura ridotta va effettuato con modalità telematiche mediante modello F24, indicando il codice tributo ‘8911’.
Possono avvalersi della dichiarazione tardiva le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società di capitali, di persone, gli studi professionali, le società fiduciarie e le società cooperative. Nel novero sono comprese anche le amministrazioni dello Stato.
Nella dichiarazione tardiva è possibile apporre il visto di conformità. Restano ferme le sole sanzioni, pari a 250 euro per ogni dichiarativo interessato, riducibili, come visto, con il ravvedimento operoso. La dichiarazione tardiva con visto tende a regolarizzare l’utilizzo del credito in compensazione per un importo superiore a 15 mila euro.
Qualora dalla presentazione tardiva della dichiarazione dei redditi dovesse emergere un debito d’imposta, il contribuente ha la possibilità di rimediare versando, oltre al tributo, la sanzione per omesso versamento in misura ridotta in funzione del momento in cui avviene la regolarizzazione e gli interessi di mora. L’applicazione della sanzione amministrativa per il ritardo non mette in discussione la validità della dichiarazione tardiva. Significa che la sanzione per la tardiva presentazione della dichiarazione non è in correlazione con la validità della dichiarazione presentata entro il termine di 90 giorni dalla scadenza ordinaria. Le sanzioni amministrative previste per la presentazione tardiva sono minime in quanto non sconfinano nella dichiarazione omessa. L’importante è presentare la dichiarazione dei redditi entro il 28 febbraio 2024. In questo modo si eviteranno sanzioni più pesanti.
Ricordiamo che dallo scorso 1°gennaio la misura del saggio degli interessi legali è stata fissata al 2,5% annuo dal decreto del Mef del 29 novembre 2023. Il decreto in parola ha ridotto di due punti e mezzo la misura del saggio che, per l’anno 2023, è previsto al 5%.
Gli interessati sono tenuti a trasmettere le dichiarazioni con modalità telematiche, direttamente o avvalendosi dell’ausilio di un intermediario. La regolarizzazione obbliga, naturalmente, al pagamento della sanzione nella misura ridotta oltre alle sanzioni relative alle eventuali violazioni se non regolarizzate.
Superati i 90 giorni dalla scadenza ordinaria del 30 novembre 2023 i contribuenti sono invitati comunque a presentare la dichiarazione ma non potranno avvalersi del ravvedimento e dovranno versare le sanzioni senza riduzione. Ma non basta, perché l’omessa dichiarazione che scatta appunto con la mancata presentazione entro 90 giorni, ha risvolti di carattere penale.
Abbiamo anticipato che si considerano omesse le mancate presentazioni delle dichiarazioni nel termine di 90 giorni per la dichiarazione tardiva. In questo caso il legislatore ha disposto un’ulteriore possibilità rappresentata dalla dichiarazione ‘ultratardiva’ che prevede una sanzione ridotta della metà, nel caso di dichiarazione presentata entro il termine per l’invio di quella per il periodo d’imposta successivo e, comunque, prima dell’inizio di un controllo formale. In questo caso la sanzione amministrativa è dimezzata. Pertanto, la sanzione minima per la dichiarazione omessa, pari al 120% delle imposte dovute si riduce al 60% (ovvero della metà) con un minimo di 200 euro. Qualora la presentazione della dichiarazione trasmessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo, non preveda il versamento di imposte, la sanzione si applica in misura fissa.
La dichiarazione omessa non consente di avvalersi del ravvedimento operoso ma non va dimenticato che la presentazione di una dichiarazione, anche se considerata omessa, può beneficiare del taglio della metà delle sanzioni. Il dimezzamento delle sanzioni opera, però, a patto che non abbiano avuto inizio gli accertamenti di natura tributaria. Per quanto concerne, invece, la causa di non punibilità del reato occorre sia il pagamento delle imposte sia l’assenza di controlli anche di natura penale.