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Entro il 30 giugno le domande per la definizione agevolata delle liti pendenti



13 aprile 2023 – Ore 19:00

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Come prevede la legge di Bilancio 2023, fino al prossimo 30 giugno, è possibile presentare la domanda di definizione agevolata delle controversie pendenti in cui è parte l’Agenzia delle Entrate. Per la presentazione delle istanza è attivo il servizio web sul sito delle Entrate. Per ciascuna lite tributaria gli interessati dovranno presentare una distinta domanda di definizione. 

Con la definizione agevolata è possibile chiudere le vertenze fiscali in corso, mediante il pagamento di un importo correlato al valore della controversia. L’interessato è chiamato a corrispondere il tributo previsto, senza interessi né sanzioni. In caso di liti relative alle sole sanzioni, invece, il valore è costituito dall’importo di queste ultime. Al valore si applicherà una percentuale variabile in base allo stato e al grado in cui pende la lite. 

Sono definibili i debiti affidati in riscossione dal 1°gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Si potrà pagare in un’unica soluzione oppure in un massimo di 18 rate in 5 anni, con le prime due in scadenza al 31 luglio e 30 novembre 2023. Le restanti rate andranno saldate entro il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. 

La chiusura si perfeziona con la presentazione dell’istanza e il versamento del quantum dovuto, o della prima rata, entro il 30 giugno prossimo. Il pagamento rateale non è consentito se l’importo da versare non supera la somma di 1.000 euro. La sola presentazione della domanda è sufficiente a perfezionare la definizione se non ci sono importi da versare. 

Attraverso il Prospetto informativo, disponibile in area riservata o tramite il form in area pubblica, si possono conoscere i debiti che rientrano nella definizione agevolata. Il documento contiene l’elenco delle cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito che possono essere definiti e l’importo dovuto per chi decide di aderire. Nel Prospetto non figurano i diritti di notifica come le spese per procedure esecutive già attive nonché gli interessi per i pagamenti rateali. Gli importi saranno comunque inclusi nell’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione che l’Ader comunicherà, entro il 30 giugno 2023, ai contribuenti che hanno presentato l’istanza di adesione. 

La definizione agevolata delle liti pendenti è disciplinata dalla legge n. 197/2022 art. 1, commi da 186 a 202, che prevede la trasmissione esclusivamente online delle domande entro il 30 aprile prossimo, dunque, entro fine mese. L’Ader consiglia di anticipare la presentazione delle domande al fine di evitare il rischio di rallentamenti dei sistemi informatici dovuti al sovraccarico degli ultimi giorni. L’interessato ha a disposizione due modalità: online in area riservata e online in area pubblica. La prima prevede la compilazione del form e la selezione delle cartelle/avvisi che si intendono inserire nella domanda di adesione direttamente dall’area riservata alla quale si accede mediante le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi. La seconda richiede, invece, di allegare la documentazione di riconoscimento e di inserire l’indirizzo email per ricevere la ricevuta della domanda di adesione. 

Chi presenta una domanda in area riservata, riceverà una email di presa in carico con allegata la ricevuta di presentazione della istanza di adesione. Chi, invece, lo fa in area pubblica, riceverà una prima email all’indirizzo indicato, con un link da convalidare entro le successive 72 ore. Decorso tale termine il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata. Dopo la convalida della richiesta, una seconda email indicherà la presa in carico. Infine, se la documentazione allegata è corretta, l’interessato riceverà una terza email con il link per scaricare, entro i successivi 5 giorni, la ricevuta di presentazione della domanda di adesione. 

Ma cosa accade dopo aver aderito alla definizione agevolata? La legge prevede che l’Ader è tenuta ad inviare, entro il 30 giugno prossimo, una comunicazione. Questa comunicazione può essere: di accoglimento o di diniego. Nel secondo caso con le motivazioni per le quali non è stata accolta.

Successivamente l’Ader, limitatamente ai debiti definibili: non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive e non proseguirà le procedure esecutive in precedenza avviate, salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo. Inoltre, resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche già iscritte alla data di presentazione della domanda. 

La legge prevede che, dopo la presentazione della domanda di adesione, sempre limitatamente ai debiti rientranti nella definizione agevolata, siano sospesi: 

  • i termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella domanda;
  • fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.