Entro il 30 novembre 2023 la regolarizzazione spontanea delle cripto-attività e dei relativi redditi
11 agosto 2023 – Ora 23:00
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Con il provvedimento dello scorso 7 agosto, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, ha approvato il modello per la regolarizzazione spontanea delle cripto-attività e le relative istruzioni. Allegato al modello anche uno schema per la redazione della relazione di accompagnamento e la predisposizione della relativa documentazione probatoria.
Chi intende avvalersi della procedura di regolarizzazione delle cripto-valute deve utilizzare il ‘Modello per l’istanza di regolarizzazione delle cripto-attività e dei relativi redditi’ disponibile gratuitamente, in formato elettronico, sul sito dell’Agenzia delle Entrate o presso altri siti internet, a condizione che sia conforme, per struttura e sequenza, a quello approvato.
Interessati alla regolamentazione delle cripto-attività possedute alla data del 31 dicembre 2021 sono i soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legge n. 167/1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 227/1990 ovvero, i contribuenti persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici residenti in Italia che possedevano cripto-valute in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale e/o hanno omesso di indicare i relativi redditi in dichiarazione..
Le domande vanno presentate entro il prossimo 30 novembre, dopo il versamento della sanzione. La regolarizzazione riguarda i periodi d’imposta fino al 2021, per i quali non sono ancora scaduti i termini per l’accertamento o per la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione e quelli ai fini delle imposte sui redditi ed eventuali addizionali.
Gli interessati possono regolarizzare anche i redditi derivanti da altre cripto-attività, diverse dalle cripto-valute, non indicati nel quadro RW del modello Redditi realizzati entro la data del 31 dicembre 2021.
Come anticipato, la regolarizzazione riguarda i periodi d’imposta fino al 2021 per i quali, alla data di presentazione dell’istanza, non sono ancora scaduti i termini per l’accertamento o per la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione e quelli ai fini delle imposte sui redditi ed eventuali addizionali.
L’istanza di regolarizzazione va inviata via Pec alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale nell’ultimo anno d’imposta interessato dalla procedura. Gli interessati sono tenuti ad allegare la ricevuta di versamento, da effettuare in un’unica soluzione, e la relazione di accompagnamento con la documentazione che dimostra la provenienza delle somme investite.
Il contribuente provvede personalmente alla trasmissione o per mezzo di un professionista incaricato dell’invio. In quest’ultimo caso lo stesso è tenuto a rilasciare copia al contribuente dell’istanza inviata, unitamente alle ricevute Pec di accettazione e consegna.
La norma prevede il pagamento di una sanzione per la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale pari allo 0,5% del valore delle cripto-valute non dichiarate per ciascun anno e/o il pagamento di una imposta sostitutiva pari al 3,5% del valore delle cripto-attività, incluse le cripto-valute, cui si riferiscono i redditi omessi. Tale pagamento comporta la non applicazione di sanzioni e interessi per l’omessa indicazione di tali redditi.
La procedura si perfeziona con il pagamento dell’intera somma da versare e con la presentazione del modello citato entro la scadenza del 30 novembre 2023. Il versamento evita l’applicazione di sanzioni e interessi per l’omessa indicazione di tali redditi.
La regolarizzazione delle cripto-attività avviene previa dimostrazione della irrilevanza penale della provenienza delle somme investite. Proprio a tale scopo l’interessato è tenuto ad allegare al modello una relazione di accompagnamento con relativa documentazione probatoria, unitamente ai dati e alle informazioni utili per la determinazione del valore al termine di ciascun periodo d’imposta e/o al termine del periodo di detenzione delle cripto-attività e/o dei relativi redditi omessi, agli effetti delle imposte sostitutive e delle sanzioni.
La richiesta di regolamentazione trasmessa può essere oggetto di rettifica o integrazione. In tal caso è consentita la sostituzione dell’istanza originaria mediante la presentazione di una nuova richiesta e barrando la casella ‘Istanza sostitutiva’.