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Esenti da Iva i corsi di formazione di lingua inglese di natura didattica ed educativa



10 maggio 2023 – Ore 18:00

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L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 321/2023, fornisce chiarimenti al soggetto istante il quale afferma che deve svolgere corsi di formazione di lingua inglese per conto di due diverse società. Una, in possesso dei requisiti di esenzione previsti dal decreto Iva, come lo scrivente, l’altra priva degli stessi. Visto che dovrà fatturare questa prestazione chiede chiarimenti in merito all’applicazione del regime di esenzione. 

Il decreto Iva all’articolo 10, primo comma, n. 20) prevede l’esenzione dall’Iva per ‘le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale, (…)’. 

Due requisiti, uno oggettivo e l’altro soggettivo, devono sussistere per l’applicazione del beneficio dell’esenzione dall’Iva. Le prestazioni devono essere: di natura educativa, compresa l’attività di formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale; erogate da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni. 

L’Agenzia delle Entrate precisa che il regime agevolativo in parola non vale per tutte le attività espletate dalla società istante, essendo circoscritto all’attività di natura educativa e didattica. L’istante è tenuto a valutare, pertanto, se l’attività espletata con gli istituti interessati sia la stessa attività di insegnamento per la quale ha ottenuto il riconoscimento dell’esenzione e non consista invece in una mera messa a disposizione di insegnanti, in cui il docente ‘svolge temporaneamente compiti di insegnamento sotto la responsabilità di quest’ultimo istituto’. 

Come ha chiarito la Corte di giustizia Ue la messa a disposizione di personale docente non può essere considerata come un’attività idonea a rientrare nella nozione di insegnamento ai sensi dell’articolo 13, parte A, n. 1, lett. i), della sesta direttiva. 

Le prestazioni che l’istante intende effettuare a favore delle due diverse società sono esenti Iva al ricorrere di due condizioni: 

  • permangono in capo all’istante i presupposti in base ai quali la Direzione regionale del Lazio ha riconosciuto il regime di esenzione Iva;
  • le prestazioni siano identiche a quelle oggetto di riconoscimento e non consistono nella mera messa a disposizione di docenti.

Al ricorrere di questi due presupposti l’istante può fatturare le prestazioni pattuite in esenzione da Iva agli istituti. In merito, invece, alla prestazione di insegnamento che gli istituiti a loro volta fatturano ai propri discenti, torna dirimente il possesso del requisito del ‘riconoscimento’. Mentre è applicabile l’esenzione Iva per le prestazioni di insegnamento erogate dalla società in possesso dei requisiti per l’esenzione, così non è per l’altra società che non possedendo i medesimi requisiti non può considerare esenti da Iva le prestazioni rese.