Esenti Iva le importazioni di beni destinati a essere sottoposti ad esami, analisi o prove

Sono esenti Iva le importazioni di beni destinati a esami, analisi o prove. L’ordinamento nazionale recepisce la direttiva 2009/132/CE, in sostanziale continuità con gli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale n. 489/1997.
05 febbraio 2025 – Ore 20:30
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Non sono soggette all’Iva le importazioni di beni destinati a esami, analisi o prove. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 19/2025 all’istanza di interpello presentata da una società.
Il chiarimento riguarda l’importazione di manufatti da sottoporre a prove e test dall’Italia alla Svizzera e viceversa.
La società istante chiede se sia possibile applicare l’art. 72 della direttiva 2009/132/CE del 19 ottobre 2009 alle importazioni ed esportazioni citate precisando che sono e saranno rispettati i dettami di cui agli articoli da 73 a 78 della medesima direttiva.
La risposta concerne le operazioni che l’istante realizza insieme ad altri partner con i quali collabora e intrattiene scambi di prodotti per le sole finalità di ricerca e sviluppo. Il quesito formulato dalla società riguarda la possibilità di escludere dall’Iva l’importazione di manufatti provenienti dalla Svizzera che devono essere sottoposti ad analisi, prove e test distruttivi.
Come anticipato la società contribuente ha chiesto se può applicare l’articolo 72 della direttiva 2009/132/CE del 19 ottobre 2009 agli scambi di prodotti (prototipi) che intrattiene con società svizzere, partner nel Progetto europeo.
L’interrogativo sollevato deve fare i conti con una normativa sovranazionale che è stata oggetto di ripetute modifiche.
L’Agenzia delle Entrate riconosce che le importazioni di beni destinati a esami, analisi o prove possano avvenire senza applicazione dell’Iva ma nel rispetto delle condizioni poste dagli articoli da 73 a 78 della direttiva 2009/132/CE. Nello specifico i beni sottoposti ad esami, analisi o prove devono essere interamente consumati o distrutti nel corso delle operazioni. Sono, poi, esclusi i beni che servono a esami, analisi o prove che costituiscono di per sé operazioni di promozione commerciale. Sono esenti solo le quantità di beni strettamente necessarie al conseguimento dello scopo. Eventuali prodotti residui vanno distrutti o resi privi di valore commerciale.
Nonostante l’assenza nell’ordinamento italiano di una norma di recepimento della direttiva 2009/132/CE, l’Agenzia delle Entrate conferma la possibilità di applicare l’esenzione dall’Iva, in sostanziale continuità con gli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale n. 489 del 1997.
Infatti, il regime Iva dei beni importati per analisi, prove e test, dettato dagli articoli da 70 a 76 della direttiva abrogata, trova ora corrispondenza negli articoli da 72 a 78 della direttiva 2009/132/CE, che di fatto ne riproduce il contenuto.
La continuità tra le due direttive ha indotto l’Amministrazione finanziaria a ritenere di poter fare riferimento al dm n. 489/1997 che ancora oggi è la norma che disciplina le franchigie fiscali applicabili alle importazioni definitive di beni.
In ultima analisi l’Agenzia delle Entrate ricorda che le medesime importazioni sono esenti anche dai dazi al ricorrere delle condizioni previste dal Regolamento CE n. 1186/2009 del Consiglio del 16 novembre 2009.