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Esenzione dai versamenti Irap per le società neocostituite con esercizio ‘a cavallo’



23 giugno 2021 – ore 16:40
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Anche le attività avviate nel 2019 e con esercizio non coincidente con l’anno solare (esercizi c.d. ‘a cavallo’) possono beneficiare della sospensione dal versamento del saldo Irap relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e del primo acconto relativo al periodo d’imposta 1°gennaio 2021 – 31 dicembre 2021.

Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 425 del 22 giugno 2021. A presentare l’istanza di interpello era stata una società costituita in data 1°ottobre 2019 la quale aveva deciso, nel proprio atto costitutivo, che il primo esercizio sociale avrebbe avuto una durata di 15 mesi, ossia dal 1°ottobre 2019 al 31 dicembre 2020. Successivamente la durata degli stessi sarebbe stata annuale con scadenza al 31 dicembre di ogni anno.

La società chiedeva come vada individuato nel suo caso, con esercizio di 15 mesi, il ‘periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019’ così come richiesto dall’articolo 24 del decreto legge Rilancio, convertito con modificazioni nella legge n. 77 del 17 luglio 2020, per beneficiare della sospensione del versamento del saldo Irap e della prima data dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo.

Scopo della misura è sostenere le imprese ed i professionisti colpiti dalla crisi scatenata dalla pandemia. Alla luce di ciò è comprensibile come la disposizione in commento trovi applicazione anche per le attività avviate nel 2019 ed in corso d’esercizio che difficilmente hanno conseguito ricavi/compensi superiori alla soglia dei 250 mila euro ‘nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge Rilancio’.

Con la risoluzione n. 28/E/2020 l’Agenzia delle Entrate ha già chiarito che l’articolo 24 citato trova applicazione anche per i soggetti con esercizio ‘a cavallo’ per i quali è bene ricordare che i versamenti devono avvenire entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (saldo periodo precedente e prima rata dell’acconto) e l’ultimo giorno dell’undicesimo mese dello stesso periodo d’imposta (seconda rata dell’acconto).

Come inteso, risulta così determinante individuare il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Nel caso prospettato, il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 è il primo esercizio sociale della durata di 15 mesi, sicché, l’istante non è tenuto ad effettuare i versamenti in scadenza a giugno 2021 (ovvero il versamento del saldo relativo al periodo d’imposta 1°Ottobre 2019 – 31 dicembre 2020 (per il quale non sono, altresì, dovuti gli acconti) e del primo acconto relativo al periodo d’imposta 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021.

L’esenzione in oggetto dal versamento Irap è qualificabile come aiuto di Stato e, pertanto, va compilato il relativo prospetto del modello dichiarativo (rigo IS201) con l’indicazione del codice aiuto generico 999.

Ugo Cacaci

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