Esenzione dall’Imu per i settori del turismo e dello spettacolo
L’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha costretto il Governo a varare misure per sollevare i settori del turismo e dello spettacolo dalla grave crisi dovuta al lockdown e alle misure di distanziamento sociale e di sicurezza imposte ai fini del contenimento del contagio.
L’articolo 78 del decreto legge Agosto ha previsto, per l’anno 2020, l’esenzione della seconda rata dell’imposta municipale propria (Imu) da versare il 16 dicembre. Questa interessa gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi nonché gli immobili degli stabilimenti termali. Naturalmente sono compresi gli edifici rientranti nella categoria catastale D/2, ossia gli alberghi. Nell’elenco figurano pure gli agriturismi, i villaggi turistici, gli ostelli della gioventù, i rifugi di montagna, i bed & breakfast, i residence e i campeggi, a condizione che i proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate.
Sempre l’articolo 78 del decreto ha stabilito l’esenzione da Imu per gli immobili in categoria catastale D, in uso per eventi fieristici o manifestazioni come pure per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3, destinati a cinema, teatri, discoteche, sale per concerti e da ballo, sempre a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività esercitate.
Inoltre, l’esenzione Imu per cinema, teatri e sale per concerti e spettacoli non è limitata al 2020 ma si estende anche a tutto il 2021 e 2022. L’efficacia di questa misura è tuttavia subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
L’agevolazione dell’articolo 78 del decreto Agosto si pone in continuità con la misura contenuta nell’articolo 177 del decreto Rilancio che ha previsto, per il periodo d’imposta 2020, l’esenzione dal versamento della prima rata Imu per le tipologie di immobili sopra descritte.
Ugo Cacaci