Familiari fiscalmente a carico: non rileva il compimento del 30° anno di età del figlio

16 settembre 2025 – Ore 19:00
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Anche dopo le novità apportate dalla legge di Bilancio 2025 resta la possibilità di fruire delle detrazioni e delle deduzioni per gli oneri e le spese sostenute dai genitori nell’interesse dei figli. Non rileva il compimento del 30° anno di età.
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 243/2025, all’interpello formulato da un sostituto d’imposta, fornisce chiarimenti in merito alle detrazioni per carichi di famiglia. Il sostituto evidenzia che la legge di Bilancio 2025 ha apportato modifiche all’articolo 12 del Testo unico delle imposte sui redditi.
Per effetto delle novità, a partire dall’anno d’imposta 2025, la detrazione massima resta fissata a 950 euro per ciascun figlio e trova applicazione solo per i figli di età compresa tra i 21 e i 30 anni. I figli che compiono 30 anni nel corso dell’anno non beneficeranno più della detrazione, a meno che non abbiano una disabilità accertata. In quest’ultimo caso la detrazione continua ad essere disponibile senza limiti di età.
Alla luce delle nuove disposizioni, l’istante (sostituto d’imposta) evidenzia che a partire dall’anno d’imposta 2025 ha eliminato il beneficio fiscale per i dipendenti con figli fiscalmente a carico che hanno compiuto 30 anni, rettificando la richiesta presentata dal dipendente a mezzo del modello D23.
Il sostituto d’imposta chiede se il compimento del 30° anno di età del figlio comporta la perdita automatica dello status di figlio a carico o se lo status in parola potrà essere ritenuto ancora efficace consentendo ai genitori di fruire delle detrazioni per spese e oneri sostenute nell’interesse del figlio.
In merito alle modifiche alle detrazioni per familiari a carico introdotte dalla legge di Bilancio 2025 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti con la circolare n. 4/E/2025. L’Amministrazione ha precisato che la condizione di familiare a carico può essere conservata anche per i figli di età pari o superiore ai 30 anni, fermo restando il rispetto del requisito reddituale di cui all’articolo 12, comma 2, del Tuir.
Sempre la circolare n. 4/E/2025 ha aggiunto che, considerato che le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate al mese e competono per i mesi in cui sussistono le condizioni richieste, la detrazione di cui al nuovo articolo 12, comma 1, lettera c) del Tuir spetta dal mese di compimento dei 21 anni di età del figlio fino al mese antecedente al compimento dei 30 anni.
Le istruzioni alla compilazione della Certificazione Unica specificano che devono essere indicati i dati relativi ai familiari che sono fiscalmente a carico del sostituito, anche nel caso in cui non ci siano le condizioni per usufruire delle detrazioni per familiari a carico o di oneri e spese sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico.