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I buoni spesa della grande distribuzione simili ai buoni sconto ai fini Iva



07 giugno 2023 – Ore 17:40

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I buoni spesa vanno intesi, ai fini Iva, come buoni sconto quando il loro utilizzo da parte dei clienti o soci beneficiari consente di ottenere una riduzione del prezzo di vendita dei beni commercializzati dall’impresa. Di conseguenza la base imponibile per l’applicazione dell’Iva si determina al netto degli sconti applicati. 

Quanto ai profili Iva i buoni spesa emessi da una Società nell’ambito della propria attività promozionale devono intendersi buoni sconto. L’utilizzo degli stessi da parte dei soci e/o clienti in sede di acquisto riduce il corrispettivo dovuto per l’ammontare dello sconto. Dunque, la base imponibile va determinata al netto degli sconti previsti dal buono applicati al momento del pagamento. 

A sostenerlo è l’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 341/2023 ad un interpello formulato da una impresa della grande distribuzione che con finalità promozionali ha disposto a favore dei propri soci e clienti buoni di importo determinato spendibili nei propri punti vendita a fronte di una spesa non obbligatoriamente determinata e vincolata su importi minimi o massimi. 

L’iniziativa prevede che ogni 15 euro di spesa, l’impresa emetta un buono definito ‘buono spesa’ di valore pari a 15 euro per i soci, e 10 euro per i clienti, da spendere a fronte di una spesa futura minima di 50 euro.

La promozione prevede anche altre variabili senza soglie di entrata e di uscita o con una soglia di entrata ma senza una di uscita o, ancora, senza una soglia di entrata ma con una di uscita. Tutte variabili per le quali l’Istante chiede chiarimenti in merito al trattamento fiscale. 

Il buono, in modalità cartacea, digitale o sotto forma di cashback sulla carta dei soci, viene distribuito a fronte di uno scontrino unico in un numero massimo di tre ticket. 

L’Istante chiede se i buoni spesa, accettati alla cassa al momento del pagamento dei beni acquistati, possano essere considerati a decurtazione della base imponibile ai fini del calcolo dell’Iva e se, per il caso prospettato, vada esclusa l’applicabilità della disciplina fiscale delle operazioni a premio. 

L’Agenzia delle Entrate proprio in merito a quest’ultimo punto precisa che la disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio deve essere considerata inammissibile, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 156/2015. 

Sul trattamento Iva dei buoni emessi nell’ambito dell’attività promozionale svolta a favore di soci e clienti, l’istante evidenzia che gli stessi, sebbene denominati ‘buoni spesa’ presentano le caratteristiche dei ‘buoni sconto’, in quanto materializzano il diritto del portatore ad una riduzione del prezzo complessivo di spesa, pari all’importo indicato sul buono, a cui segue la riduzione della base imponibile.

Secondo la società per i buoni in parola non opererebbe la disciplina di cui all’articolo 6-bis e seguenti del Dpr n. 633/1972 in tema di voucher monouso e multiuso. Tale buono è qualificabile come strumento di pagamento, in quanto non include uno specifico diritto a ricevere beni e servizi ma si qualifica come buono sconto, la cui finalizzazione è la riduzione del prezzo di acquisto. 

È condivisibile la tesi prospettata dall’Istante, secondo cui tali buoni conferiscono al possessore il diritto di ottenere uno sconto, ossia una riduzione, in misura percentuale o di importo nominale determinato, del prezzo di vendita dei prodotti individuati al momento dell’acquisto. 

Ai fini Iva gli sconti/abbuoni costituiscono delle riduzioni di prezzo che comportano variazioni dell’importo fatturato dal cedente del bene. Pertanto, gli sconti immediatamente applicabili sono esposti in fattura, cosicché l’importo che ne risulta rappresenta l’effettivo corrispettivo. Se, però, le condizioni contrattuali che prevedono l’applicazione di sconti/abbuoni, si verificano successivamente all’emissione della fattura, il cedente deve emettere una nota di credito nei confronti del cliente. 

In conclusione l’Agenzia delle Entrate ritiene che, ai fini Iva, i buoni in esame devono intendersi come buoni sconto; pertanto, il loro utilizzo in sede di acquisto dei beni commercializzati dall’impresa riduce il corrispettivo dovuto per l’ammontare dello sconto. La base imponibile sarà determinata al netto degli sconti previsti dal buoni ed applicati direttamente in fattura al cliente.