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I conferimenti d’azienda ricevuti dalla conferitaria sono esclusi dal nuovo decreto Ace



13 febbraio 2022 – Ore 18:00
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Con la risposta n. 82 del 9 febbraio 2022 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al nuovo Decreto Ace dedicato alla disciplina antielusiva dei conferimenti d’azienda.

L’istante chiedeva conferma che i conferimenti ricevuti fossero esclusi dall’ambito applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 10, comma 3, lettera b) Dm 3 agosto 2017 avente ad oggetto l’acquisto di aziende o rami di esse tra soggetti membri dello stesso gruppo societario.

Il decreto, all’articolo 10, contiene un elenco di operazioni potenzialmente elusive, in quanto idonee a realizzare una indebita moltiplicazione del beneficio Ace all’interno dei gruppi societari, attraverso movimentazioni di somme di denaro, effettuato al fine di creare base Ace in capo a più soggetti, a fronte di un’unica immissione di capitale di rischio.

Come anticipato, la ratio della norma è antielusiva, perché intende evitare che, a fronte di un’unica immissione di capitale, si creino variazioni in aumento del capitale in più soggetti facenti parte dello stesso gruppo.

Presupposto di questa indebita moltiplicazione è il trasferimento di somme di denaro all’interno del gruppo stesso attraverso cui ‘creare artificiosamente’ basi agevolabili ai fini Ace, utilizzando risorse, che, in precedenza hanno già determinato un’agevolazione in capo ad altri soggetti del gruppo.

A riguardo la norma stabilisce che la variazione in aumento rilevante ai fini Ace debba essere ulteriormente diminuita fino a concorrenza ‘dei corrispettivi per l’acquisizione di aziende o rami di aziende già appartenenti ai soggetti del gruppo’.

I corrispettivi in denaro immessi nel gruppo potrebbero essere utilizzati per effettuare ulteriori conferimenti agevolabili.

Già nel 2015 l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 21/E del 3 giugno, concernente l’acquisto di partecipazioni nel gruppo, ha chiarito l’esclusione dall’ambito di applicazione della disciplina antielusiva speciale delle operazioni di acquisto infragruppo di partecipazioni nei casi in cui l’acquisto non si realizzi mediante un contratto di compravendita che preveda la corresponsione di un corrispettivo in danaro.

Nel caso sottoposto all’Amministrazione finanziaria il conferimento d’azienda di cui ha beneficiato l’istante ha previsto l’apporto di un ramo d’azienda in capo allo stesso, il quale – in contropartita – ha ceduto una quota di partecipazione nella società conferitaria.

L’operazione posta in essere ha caratteristiche simili alla cessione d’azienda con la differenza che in tal caso non vi è pagamento di un corrispettivo in danaro ma un equivalente numero di quote nella società in cui si conferisce il complesso.

Questa circostanza esclude che tale ipotesi possa rientrare, in capo al conferitario, nelle operazioni di acquisto di azienda o ramo d’azienda potenzialmente elusive ai sensi del nuovo decreto Ace.

Ciò in quanto nel conferimento d’azienda o di ramo d’azienda viene a mancare il presupposto alla base della realizzazione del potenziale fenomeno duplicativo che il decreto contrasta; vale a dire il trasferimento di somme di denaro, che già hanno incrementato il capitale proprio di chi le ha ricevute, a soggetti terzi del gruppo che potrebbero utilizzare tali risorse per porre in essere ulteriori conferimenti in denaro.

Alla luce di quanto sostenuto l’Agenzia ritiene che i conferimenti di azienda o rami di azienda operati a favore della conferitaria istante, a fronte della corresponsione di un corrispettivo in natura non debbano comportare alcuna sterilizzazione della base Ace in capo alla società conferitaria.