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I correttivi al decreto Sostegni (parte terza) – le misure sul fronte delle imprese e dei professionisti



08 maggio 2021 – ore 13:15
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La terza parte degli articoli dedicati al maxiemendamento di modifica al decreto legge Sostegni che ha ottenuto l’approvazione dell’Aula del Senato, conclude la presentazione delle misure volute dal Parlamento. Ora si attende solo il via libera di Montecitorio dove il testo è arrivato ‘blindato’, che sarà chiamato a ratificarlo entro il termine di conversione previsto per il 21 maggio.

Sul fronte imprese un emendamento al decreto legge n. 41/2021 modifica l’articolo 112 del decreto legge Agosto prorogando, anche per l’anno in corso, il raddoppio della soglia di esenzione dei fringe benefits ai dipendenti. Dunque, anche per il 2021, beni e servizi forniti ai dipendenti dall’azienda saranno esenti fino al limite di 516,46 euro. Ricordiamo che il decreto legge 104/2020 aveva alzato il limite di 258,23 euro previsto dall’articolo 51, comma 3, del Tuir portandolo a 516,46 euro. Esempi di fringe benefits sono l’auto aziendale, il cellulare, i buoni carburanti e i buoni spesa che l’impresa riconosce ai propri dipendenti a titolo di incentivo o come premio ad personam. La proroga dell’incremento a 516,46 euro del valore di beni e dei servizi ceduti significa che fino a questo limite non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente. È bene ricordare che a differenza del welfare aziendale e dei premi di produttività, il fringe benefit non deve obbligatoriamente essere riconosciuto a tutti i lavoratori, ma può essere corrisposto ad una parte di questi, a discrezione del datore di lavoro.

Nonostante problemi di coperture minacciassero la bocciatura, ha ottenuto il via libera anche la sospensione degli adempimenti per i professionisti che hanno contratto il Covid-19. Il periodo di sospensione scende dai 45 giorni iniziali a 30 giorni ma il primo firmatario del provvedimento, il senatore di Fratelli d’Italia Andrea de Bertoldi, esprime tutta la sua soddisfazione perché questa approvazione ‘apre la strada al disegno di legge malattia (ora all’esame della commissione Giustizia) che riguarda tutto il lavoro autonomo, come le ditte individuali o gli amministratori unici delle società di capitali o di persone’. Per l’approvazione è stato determinante il sostegno di molte forze politiche convinte che rappresenti una misura di civiltà. Non si può ignorare che in Italia il 75% degli studi commerciali è monoprofessionale, dunque se il professionista si ammala o lo studio viene messo in quarantena le problematiche che ne derivano sono facilmente immaginabili. Il presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Massimo Miani, ha commentato il via libera all’emendamento sostenendo che ‘hanno prevalso il buon senso e la difesa del fondamentale diritto alla salute’.

Nel maxiemendamento al decreto Sostegni ha trovato posto anche il differimento di un anno dell’entrata in vigore degli obblighi di segnalazione da parte di Inps e agenti della Riscossione. Il rinvio scatterà dalla data di entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa, più volte oggetto di proroga, ad oggi previsto per il prossimo 1°settembre. Lo slittamento segue quello già disposto dal decreto riguardante le segnalazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate a fronte di una esposizione debitoria rilevante. L’avviso al debitore che ha superato la soglia critica di esposizione viene così sospeso in tutti i casi che prevedono il coinvolgimento di creditori pubblici. Resta, tuttavia, possibile che la procedura d’allerta sia avviata su impulso degli organi di controllo interni, sindaco o revisore dei conti. A pesare nella scelta del legislatore è stata soprattutto la crisi economica scatenata dalla pandemia e la circostanza che sulla base di dati contabili fortemente influenzati dall’emergenza epidemiologica si sarebbe assistito ad un’esplosione di segnalazioni.
Del rinvio dell’allerta si occuperà anche una commissione istituita dalla ministra della Giustizia, Marta Cartabia che, a breve, dovrebbe concludere i lavori. L’orientamento è che si vada verso una proroga limitata alle misure di allerta esterna.
Tra gli emendamenti viene prevista, inoltre, la possibilità di riaprire gli accordi di ristrutturazione già raggiunti. L’imprenditore che ritiene necessario introdurre modifiche al piano può chiedere al professionista di modificare la relazione. Naturalmente la prospettiva d’intervento è condizionata fortemente dall’emergenza epidemiologica, visto che la volontà è quella di confermare la soluzione dell’accordo di ristrutturazione del debito anche quando le condizioni economiche sono cambiate ad esempio a causa del Covid-19. Sul punto Assonime, l’associazione fra le società italiane per azioni, ha appena pubblicato un documento con proprie proposte. Lo scopo è proprio quello di adeguare la normativa agli effetti della pandemia. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – secondo Assonime – non è più attuale e in grado di gestire il gran numero di fallimenti che il virus determinerà. Serve un ripensamento delle regole sulla crisi d’impresa lasciando maggiore libertà d’azione per il debitore e il creditore. Andrebbero agevolati gli accordi stragiudiziali evitando così che la lentezza giudiziaria e l’intrusione del pubblico ministero nelle situazioni a rischio incrementino il numero degli insuccessi dei piani di risanamento. L’associazione propone di semplificare le procedure di ristrutturazione senza separazione tra strumenti stragiudiziali e procedure concorsuali. Da ripensare anche le misure di allerta in quanto troppo onerose e punitive.

a cura di Ugo Cacaci