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I soggetti esonerati dall’Imu per Covid devono presentare la dichiarazione per l’anno 2020



13 giugno 2021 – ore 15:00
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Il Dipartimento delle Finanze del ministero dell’Economia, nelle Faq pubblicate sul sito internet, ha fornito due risposte importanti in merito agli adempimenti dichiarativi Imu in caso di esenzioni stabilite per l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e al calcolo dell’imposta dovuta in acconto.

Prima di analizzare i quesiti e le soluzioni proposte dal ministero dell’Economia è bene ricordare che il versamento dell’acconto Imu scade mercoledì 16 giugno 2021 e che la dichiarazione Imu va presentata, nei casi dovuti, entro il prossimo 30 giugno.

Nel primo quesito si chiedeva se i soggetti esonerati dal versamento dell’Imposta Municipale Propria (Imu) nel corso del 2020 in base ai vari decreti connessi all’emergenza sanitaria siano tenuti o meno alla compilazione della Dichiarazione Imu 2021 per l’anno 2020.

La legge di Bilancio 2020 ha stabilito che la dichiarazione Imu deve essere presentata ogni volta che ‘si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta’ e, comunque, in tutti i casi in cui il Comune non è a conoscenza delle informazioni utili per verificare il corretto adempimento dell’imposta, come nelle ipotesi delle esenzioni previste in relazione allo stato d’emergenza da Covid-19.

Alla luce di ciò i soggetti passivi dovranno presentare la dichiarazione Imu, barrando la casella ‘Esenzione’. Tale obbligo dichiarativo, invece, non sussiste quando l’esenzione viene meno, dal momento che il periodo di durata, stabilito per legge, è conosciuto dai Comuni.

Obbligati all’adempimento dichiarativo sono invece gli enti non commerciali in quanto il comma 770, articolo 1, della legge n. 160/2019 prevede espressamente che la ‘dichiarazione deve essere presentata ogni anno’.

Il secondo quesito formulato concerne il calcolo dell’Imu. Si chiede conferma se per l’anno 2021 questo debba essere determinato in base alle effettive condizioni soggettive e oggettive dell’immobile intervenute nel corso del primo e del secondo semestre, e non come 50% dell’imposta annua.

Il Dipartimento delle Finanze condivide la soluzione prospettata nella domanda richiamando il combinato disposto dei commi 761 e 762 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2020, in base ai quali: ‘l’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso’; inoltre ‘il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente’.

Volendo fare un esempio, per un immobile acquistato il 1°giugno 2021 la prima rata Imu, da versare entro il prossimo 16 giugno, deve essere proporzionata a 1 mese di possesso e non deve essere parametrata al 50% del calcolo dell’imposta effettuato su 7 mesi.

Per l’acconto relativo al 2020 anche la circolare n. 1/DF/2020 ha chiarito che ‘…sembra percorribile anche la possibilità per il contribuente di versare l’acconto sulla base dei mesi di possesso realizzatisi nel primo semestre del 2020, tenendo conto dell’aliquota dell’Imu stabilita per l’anno precedente come previsto a regime dal comma 762…’.

Ugo Cacaci