I tirocini formativi legati al master non beneficiano del regime speciale per lavoratori impatriati
Non costituiscono rapporti di lavoro ma periodi di formazione e di orientamento al lavoro i tirocini a completamento della formazione accademica. A questi tirocini svolti in Italia non è applicabile il regime speciale per i lavoratori impatriati che riconosce un’agevolazione fiscale solo per i redditi corrisposti a seguito di un’attività lavorativa.
16 luglio 2024 – Ore 18:00
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Un cittadino italiano dichiara di essere stato residente in Germania per motivi di lavoro dal maggio del 2020 ad agosto del 2023 e che da settembre 2023 si è iscritto ad un master presso un’Università italiana. Lo stesso soggetto aggiunge che è in procinto di svolgere un tirocinio presso un’azienda italiana per il quale riceverà dal soggetto ospitante una indennità di partecipazione di 2.500 euro.
Sempre l’Istante precisa che l’Università promuove tirocini come complemento della formazione accademica, tirocini che non vanno considerati come rapporti di lavoro ma come periodi di formazione e orientamento al lavoro.
Con l’istanza di interpello chiede se può beneficiare del regime speciale per lavoratori impatriati disciplinato dall’articolo 16 del Decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147.
Per fruire del regime speciale previsto per i lavoratori impatriati è necessario che il lavoratore trasferisca la residenza in Italia, non sia stato residente nel Bel Paese nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e si impegni a risiedervi per almeno due anni. L’interessato, inoltre, deve svolgere l’attività lavorativa prevalentemente in Italia. I benefici in parola sono fruibili dai contribuenti per 5 anni, a decorrere dal periodo di imposta in cui trasferiscono la residenza in Italia e per i 4 periodi di imposta successivi.
Il Decreto legislativo 27 dicembre 2023 n. 209 all’articolo 5 ha sostituito il decreto Internazionalizzazione ovvero il citato articolo 16 del Decreto legislativo n. 147/2015 che è stato dunque abrogato. Il regime previgente continua a trovare applicazione nei confronti di chi ha trasferito la residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023.
In merito al regime speciale degli impatriati l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti con le circolari n. 17/E del 23 maggio 2017 e n. 33/E del 28 dicembre 2020, nonché con numerose risposte ad interpello.
In particolare, la circolare n. 33/E/2020 precisa che sono agevolabili i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, che derivano dall’esercizio di arti e professioni, svolte sia in forma individuale che associata, prodotti nel territorio dello Stato, nonché i redditi di impresa prodotti dall’imprenditore individuale.
Ai fini del regime speciale in parola sono agevolabili solo i redditi derivanti da attività di lavoro svolte prevalentemente in Italia.
La circolare n. 17/E/2017 ha chiarito che ‘possono accedere al beneficio coloro che trasferiscono la residenza in Italia prima ancora di iniziare lo svolgimento di detta attività, a condizione che sia ravvisabile un collegamento tra i due eventi. L’attività lavorativa si considera iniziata se trattasi di lavoro dipendente, alla data da cui decorrono l’obbligo della prestazione lavorativa e l’obbligo della remunerazione, indipendentemente dalla natura a tempo indeterminato o determinato del rapporto stesso’.
Sempre la circolare n. 33/E/2020 ha precisato che ‘possono essere oggetto di agevolazione anche gli ulteriori redditi derivanti da attività lavorative intraprese in periodi di imposta successivi al rientro. Le categorie di reddito agevolabile possono derivare da attività di lavoro esercitate contemporaneamente al momento dell’impatrio o da attività aggiuntive intraprese in momenti successivi all’impatrio’ .
L’Agenzia evidenzia che il soggetto istante non è rientrato in Italia al fine di svolgere un’attività lavorativa ma per frequentare un master MBA presso un’università il quale prevede tirocini a completamento della formazione accademica. L’Amministrazione finanziaria sottolinea che tali tirocini non costituiscono rapporti di lavoro ma periodi di formazione e di orientamento al lavoro, pertanto, non può trovare applicazione il regime speciale per lavoratori impatriati.