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Il 16 settembre riparte il versamento degli adempimenti sospesi



Sarà bene cerchiarla sul calendario perché la data del 16 settembre 2020 è caratterizzata da adempimenti importanti. Come previsto dall’articolo 97 del decreto Agosto (Dl n. 104/2020), infatti, andranno effettuati i versamenti, senza applicazione di sanzioni e interessi, degli importi sospesi da numerosi provvedimenti che si sono succeduti. Ci riferiamo al decreto ex Zone rosse, al decreto Liquidità e al decreto Cura Italia. Anche la ripresa dei pagamenti è stata oggetto di proroghe in ragione dell’emergenza epidemiologica. Oggi a disciplinarla sono gli articoli 126 e 127 del decreto Rilancio, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 e, come anticipato, dall’articolo 97 del decreto Agosto . La riapertura dei versamenti interessa le scadenze dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 non ottemperate in virtù delle proroghe decise per fronteggiare la crisi sanitaria in corso.

Dunque, il 16 settembre, a seguito del decreto Agosto, sarà possibile versare non l’intero importo ma il 50% del debito in un’unica soluzione oppure rateizzarlo, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata sempre entro il 16 settembre 2020. Il restante 50% potrà essere versato mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

Questo piano di ripresa dei versamenti e delle eventuali rateizzazioni tiene conto delle difficoltà derivanti dal Covid-19 ma, non ha previsto analogo trattamento per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi in scadenza negli scorsi mesi di luglio e agosto. Inoltre, ad oggi, manca una legge che consenta di rateizzare gli acconti delle imposte sui redditi e dell’Iva di novembre e dicembre.

Il nuovo piano di rateizzazione elaborato dal decreto Agosto è alternativo a quello previsto dagli articoli 126 e 127 del decreto Rilancio. I datori di lavoro e i committenti possono, infatti,  optare anche per quest’ultimo che prevede, in alternativa al versamento unico, il frazionamento del dovuto in massimo quattro rate (da settembre a dicembre 2020).

Sia il decreto Rilancio che il decreto Agosto prevedono come data iniziale il 16 settembre per i medesimi tributi, contributi previdenziali, premi Inail sospesi in ragione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

L’Inps, con il messaggio n. 3274/2020, ha fornito le istruzioni per consentire i versamenti secondo il nuovo piano di rateizzazione del decreto Agosto. Per versare la prima rata del 50% dei contributi sospesi le aziende interessate dovranno utilizzare gli stessi codici F24 e lo stesso modello di comunicazione di dilazione previsto per il piano di dilazione del decreto Rilancio. Tale modello non contiene la previsione del versamento a rate del solo 50% del debito, ma deve essere ugualmente utilizzato dalle aziende che hanno optato per la rateizzazione secondo il Dl 104/2020. Il mancato restyling del modello non consentirà di indicare la forma di rateizzazione prescelta che l’Inps potrà dedurre soltanto dal confronto della rata versata rispetto al totale dovuto.

Legata sempre all’emergenza sanitaria è la ripresa dei versamenti, in scadenza tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione. Al 16 settembre sono stati prorogati i termini di versamento delle somme dovute a seguito di: atti di accertamento con adesione, accordo conciliativo, accordo di mediazione, atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione o a seguito di attribuzione della rendita, atti di recupero, avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell’imposta di registro, dell’imposta di successione e donazione e dell’imposta sulle assicurazioni.

Sempre al 16 settembre è slittato il termine finale per la notifica del ricorso innanzi alle Commissioni tributarie provinciali relativo agli atti sopra indicati i cui termini di versamento sono scaduti nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020.

 

L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 25/E del 20 agosto 2020, ha riepilogato le opzioni che ogni contribuente beneficiario della sospensione potrà scegliere per effettuare i versamenti inizialmente sospesi. Il pagamento potrà avvenire:

  • Per intero entro il 16 settembre 2020;
  • Per intero in massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020;
  • Per il 50% in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, in alternativa, in massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020;
  • Per il restante 50% in una o più rate mensili di pari importo (massimo 24) con scadenza dal 16 gennaio 2021.

Secondo la circolare la rateazione del decreto Agosto sarebbe consentita anche al contribuente che ha versato la prima rata del saldo Iva 2019 alla scadenza ordinaria del 16 marzo 2020 e sospeso poi i pagamenti.

Ora si attende l’emanazione di un provvedimento amministrativo dell’Inps che illustri le nuove possibilità di rateizzazione del debito previste dal Dl.104/2020. Il messaggio dovrà contenere i nuovi codici da utilizzare nell’F24 e le modalità, per le aziende interessate alla dilazione, tese alla presentazione della richiesta, da effettuare prima del 16 settembre. In merito ai versamenti rateali l’Istituto nazionale di previdenza ha specificato che l’importo della singola rata non può essere inferiore a 50 euro e che per ricorrere alla rateizzazione è necessario presentare un’istanza telematica attraverso l’applicativo ‘Rateazione contributi sospesi emergenza epidemiologica Covid-19’.

Il mese di settembre, in realtà, è ricco di appuntamenti e scadenze, ma il 16 vanno ottemperati oltre agli adempimenti bloccati causa emergenza – già elencati – anche i versamenti tradizionali come, ad esempio, la LI.PE. del secondo trimestre 2020 ovvero la trasmissione delle comunicazioni Iva delle liquidazioni periodiche relative ai mesi di aprile, maggio e giugno. L’adempimento non presenta novità. Il contribuente o il soggetto incaricato deve utilizzare il modello ‘Comunicazione liquidazioni periodiche Iva’ e trasmetterlo per via telematica. È bene ricordare che l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro. La sanzione si dimezza se la trasmissione viene effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza o se, alla stessa scadenza, si produce la documentazione corretta dei dati.

articolo a cura di Ugo Cacaci