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Il 30 aprile scade il termine per la presentazione del modello Iva 2021



29 aprile 2021 – ore 23.30
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Entro domani, 30 aprile, va presentato all’Agenzia delle Entrate il modello Iva 2021, per l’anno 2020. La dichiarazione annuale Iva deve essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica. Tenuti all’adempimento sono i contribuenti che non hanno anticipato la trasmissione entro il 1°marzo 2021, compilando il quadro VP della dichiarazione annuale per le liquidazioni periodiche Iva relative al quarto trimestre dell’anno 2020.

La dichiarazione Iva si considera presentata nel giorno in cui il modello è trasmesso all’Amministrazione finanziaria. Effettuata la trasmissione il servizio telematico restituisce un messaggio che conferma l’avvenuta ricezione del file. A questa comunicazione ne segue un’altra in cui si comunica l’esito dell’elaborazione effettuata sulla base dei dati trasmessi. In assenza di errori, il servizio telematico conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione.

L’Agenzia delle Entrate considera l’invio tempestivo se il file viene presentato nei termini. Tempestive sono parimenti considerate le dichiarazioni scartate dal servizio telematico, a condizione che siano ritrasmesse entro i 5 giorni lavorativi successivi. L’attestazione di ricevimento delle Entrate costituisce la prova dell’invio della dichiarazione. In ogni caso è opportuno che l’intermediario abilitato alla trasmissione conservi sia la comunicazione originale di ‘scarto’ che la comunicazione successiva, comprovante l’avvenuta presentazione nei termini.

Il lavoratore autonomo che ha optato per il regime Iva per cassa ha la facoltà di posticipare il versamento dell’imposta sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi, dal momento di effettuazione dell’operazione a quello dell’incasso. L’opzione va comunicata nel quadro VO della dichiarazione Iva per l’anno di prima applicazione e vincola per un triennio, salvo che il contribuente superi 2 milioni di euro, circostanza che determina la fuoriuscita dal regime. Terminato il triennio di permanenza l’opzione Iva per cassa resta valida negli anni successivi, salvo revoca del contribuente.
Gli esonerati dalla presentazione del modello Iva 2021 dovranno trasmettere il quadro VO in allegato a ‘Redditi 2021’ entro il prossimo 30 novembre se la dichiarazione è inviata online. Il quadro VO riguarda anche i soggetti che scelgono di aderire al regime forfettario e quelli che dal forfettario decidono di passare a quello ordinario. Nel secondo caso si dovrà barrare la casella 1 del rigo VO33. L’opzione resta valida per tre anni e, successivamente, fino alla revoca. Il vincolo triennale non trova applicazione per le imprese in contabilità semplificata.

L’omessa presentazione della dichiarazione è sanzionata, proporzionalmente, dal 120% al 240% dell’ammontare dell’imposta dovuta, con un minimo di 250 euro. L’imposta dovuta viene determinata computando in detrazione tutti i versamenti effettuati nel periodo di riferimento, il credito dell’anno precedente non richiesto a rimborso e le imposte detraibili risultanti dalle liquidazioni eseguite. Se il contribuente ha effettuato solo operazioni che non richiedono il versamento dell’Iva, per l’omesso adempimento, è applicabile la sanzione fissa da 250 a 2 mila euro.
La mancata presentazione della dichiarazione comporta l’applicazione della sanzione in misura fissa da 250 a 2.000 euro qualora le relative imposte risultino versate anche mediante ravvedimento operoso.

La presentazione di una dichiarazione tardiva necessita di una specificazione perché se il ritardo non supera i 30 giorni non ci sono sanzioni, mentre la trasmissione entro 90 giorni è punita con la sanzione fissa da 250 a 2 mila euro. Qualora la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione dell’anno successivo e, in ogni caso, prima dell’inizio dell’attività di accertamento da parte dell’Ufficio, trova applicazione la sanzione dal 60% al 120%, con un minimo di 200 euro. Se, però, non sono dovute imposte, si applica la sanzione fissa da 150 a 1.000 euro. In caso di regolarizzazione entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione, è applicabile il ravvedimento operoso che prevede il versamento della sanzione per omessa dichiarazione ridotta a 1/10 del minimo. La sanzione minima è così pari a 25 euro, ossia un decimo di 250 euro.

Assonime ha proposto di prorogare al 30 giugno 2021 il termine di presentazione della dichiarazione Iva per il periodo d’imposta 2020 al fine di consentire ai soggetti passivi di eseguire i versamenti sospesi a causa dell’emergenza epidemiologica in corso. In questo modo si eviterebbe che il credito Iva annuale del 2020 resti bloccato e torni disponibile solo dopo la compilazione del quadro VQ delle dichiarazioni Iva relative alle prossime annualità. L’associazione fra le società italiane per azioni chiede di conteggiare i pagamenti legittimamente sospesi, come versati, liberando in questo modo l’intero credito corrispondente.

Ugo Cacaci