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Il credito d’imposta a favore delle strutture turistiche non è compensabile con un debito Iva falso



15 novembre 2023 – Ora 16:00

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L’Agenzia delle Entrate nega ad un soggetto la possibilità di compensare tramite mod. F24 il credito d’imposta con un debito Iva artificiosamente indicato nel modello di pagamento. Non è accettabile la soluzione proposta dall’istante in quanto non corrispondente al debito d’imposta determinato in conformità a quanto stabilito dall’articolo 1 del Dpr n. 100/1998.

È quanto si legge nella risposta n. 460 del 13 novembre 2023 dell’Agenzia delle Entrate al proprietario di una struttura ricettiva intenzionato ad effettuare interventi volti all’efficientamento energetico e ad usufruire del credito d’imposta previsto dal decreto legge n. 152/2021 a favore del settore turistico. 

L’istante informa che nel giugno del 2022 è risultata assegnataria di agevolazioni a titolo di contributo a fondo perduto e di altro importo a titolo di credito d’imposta. Riferisce la difficoltà per incapienza d’imposta a debito di utilizzare il credito d’imposta in compensazione entro il termine di legge e chiede se sia possibile servirsi del credito in parola in compensazione, con il versamento di Iva non dovuta, da chiedere successivamente a rimborso. 

Abbiamo già anticipato come il decreto legge n. 152 del 2021 prevede il riconoscimento di un credito d’imposta e/o di un contributo a fondo perduto in favore degli esercenti attività turistico-ricettive, naturalmente commisurato agli importi spesi per la realizzazione dei lavori. 

In merito alle modalità applicative il Ministero del Turismo, con l’avviso pubblico del 23 dicembre 2021 concernente le modalità d’uso per l’erogazione di contributi e crediti d’imposta in parola, ha chiarito che il credito d’imposta è utilizzabile ‘entro e non oltre il 31 dicembre 2025’. Ne deriva che la mancata cessione del credito entro la scadenza indicata e l’omessa compensazione comportano la perdita dell’agevolazione.

Esaminando attentamente il caso sottoposto l’Agenzia delle Entrate non condivide la soluzione prospettata dall’istante che proponeva di compensare tramite il modello F24 il credito agevolativo con un debito Iva inesistente al solo scopo di far maturare in sede di dichiarazione dei redditi un’eccedenza a credito Iva da richiedere a rimborso. Inventando un debito Iva non sussistente, l’istante elude i limiti di utilizzo del credito d’imposta in parola, mutandone ‘arbitrariamente’ la natura da agevolazione ad eccedenza Iva.