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Il credito d’imposta per i Dpi e per la sanificazione degli ambienti non comprende le spese di consulenza, di progettazione degli ambienti di lavoro e la stesura di protocolli di sicurezza



L’articolo 125 del decreto Rilancio (Dl n. 34 del 19 maggio 2020) ha introdotto un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese ‘sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti’. La misura si applica ai ‘soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti’.

Il bonus è utilizzabile in compensazione sul modello F24 o nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa. Un’altra alternativa è che, entro il 31 dicembre 2021, il credito d’imposta possa essere ceduto, anche in parte, a terzi, compresi istituti di credito ed intermediari finanziari.

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 363, replica all’istanza di interpello formulata da una società che chiedeva se le spese sostenute per la consulenza in materia di prevenzione e salute sui luoghi di lavoro, per la progettazione degli ambienti di lavoro, l’addestramento e la stesura di protocolli di sicurezza potessero considerarsi agevolabili ai sensi dell’articolo 125 del decreto Rilancio. L’Amministrazione finanziaria precisa che le spese agevolabili sono quelle relative all’acquisto di dispositivi di protezione individuale (Dpi) e alla sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati. Pertanto le spese oggetto della presente istanza sono fuori dal bonus.

articolo a cura di Ugo Cacaci