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Il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro non si estende al porticato esterno e ad un nuovo locale per il deposito delle forniture



È dedicata all’articolo 120 del decreto legge Rilancio la risposta n. 545 dell’Agenzia delle Entrate.

L’articolo riconosce un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80 mila euro, in relazione agli interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure di contenimento contro la diffusione del Covid-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza.

Destinatari delle misure sono i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico.

Gli interventi agevolabili con il credito d’imposta istituito per l’adeguamento degli ambienti di lavoro sono quelli necessari al rispetto delle condizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della pandemia. Vi rientrano, come già anticipato, gli interventi edilizi necessari al rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l’acquisto di arredi di sicurezza.
Gli investimenti agevolabili sono invece quelli connessi ad attività innovative, tra cui quelli relativi allo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di termoscanner.

Il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è utilizzabile esclusivamente in compensazione o, in alternativa, può essere ceduto, entro il 31 dicembre 2021, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito ed intermediari finanziari.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 20/E del 10 luglio 2020, ha precisato che gli interventi agevolabili devono essere prescritti da disposizioni normative o da linee guida delle amministrazioni centrali e locali, da associazioni di categoria e ordini professionali.

In considerazione di ciò l’Amministrazione finanziaria risponde alle richieste del titolare di un locale intenzionato ad effettuare diversi interventi nel rispetto delle regole anti-contagio. Nell’interpello il soggetto istante chiedeva se il credito d’imposta fosse limitato agli interventi tesi al rispetto delle prescrizioni sanitarie anticontagio da Covid-19 o potesse essere esteso ad altri interventi edilizi finalizzati ad ingrandire l’esercizio e, quindi, a garantire il distanziamento. L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che non siano agevolabili gli interventi finalizzati ad estendere il porticato esterno da utilizzare per la somministrazione di alimenti e bevande come pure la realizzazione di un locale nel seminterrato idoneo al ricevimento e al deposito delle forniture, nonché interventi accessori come la pavimentazione della rampa di accesso e dello spazio antistante per la manovra dei mezzi e la realizzazione di un percorso interno per il trasporto dal seminterrato all’esercizio delle forniture.

Ugo Cacaci