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Il passaggio dal regime ordinario a quello forfetario impedisce di beneficiare dell’aliquota ridotta



25 novembre 2024 – Ore 16:45
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L’aliquota agevolata al 5% si applica esclusivamente a chi inizia una nuova attività e non a chi passa dal regime ordinario a quello forfetario continuando ad esercitare la medesima attività.

A chiarirlo l’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 226 del 22 novembre 2024 ad una contribuente che chiedeva di conoscere la giusta interpretazione dell’aliquota agevolata del 5% al reddito determinato secondo quanto disposto dalla legge n. 212/2000.

La stessa evidenziava di aver prestato attività di lavoro dipendente presso una società e, successivamente, di aver avviato un’attività di lavoro autonomo. Nello specifico precisava di aver adottato la contabilità semplificata per l’anno d’imposta (n) perché per lo stesso ricorreva la causa di esclusione dal regime forfetario e aveva intenzione di aderire al regime forfetario solo dal periodo d’imposta successivo.

Al fine di favorire l’avvio di nuove attività, per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i 4 successivi il Legislatore ha previsto l’applicazione di un’aliquota agevolata al 5% per i soggetti che aderiscono al regime forfetario. Ciò, a condizione che l’attività non costituisca mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo. Tale previsione è stata disposta al fine di evitare che il beneficio possa essere fruito da soggetti che si limitano a modificare la sola veste giuridica della attività esercitata in precedenza o dispongano, volontariamente, la mera variazione del codice Ateco sfruttando il cambio di denominazione previsto per il ‘rinnovo’ dell’attività.

Nel caso sottoposto pur avendo la contribuente iniziato l’attività professionale nell’anno (n), la stessa intenderebbe fruire dell’aliquota al 5% per il periodo d’imposta (n+1) e per i successivi fino al compimento del quinquennio di attività.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che la richiesta dell’aliquota ridotta non può trovare applicazione perché, in base alla formulazione della norma, tale aliquota è tesa a favorire esclusivamente chi inizia una nuova attività applicando ab origine il regime forfetario. Di conseguenza chi inizia una nuova attività in regime ordinario per poi successivamente entrate in quello forfetario continuando a svolgere la medesima attività non può beneficiare dell’aliquota al 5%.

La contribuente, pertanto, non potrà fruire, nell’ambito del regime forfetario, dell’aliquota ridotta né per il periodo d’imposta (n+1) né per quelli successivi che restano al completamento del quinquennio dall’inizio dell’attività.