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Il regime impatriati è incompatibile con il regime forfetario scelto dal lavoratore



13 febbraio 2023 – Ore 19:25

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Al regime speciale per lavoratori impatriati, disciplinato dall’articolo 16 del decreto legislativo n. 147/2015, è dedicata la risposta n. 190 del 6 febbraio scorso fornita dall’Agenzia delle Entrate. 

Il soggetto istante spiega che sta valutando la proposta di essere nominato membro del Consiglio di amministrazione di talune società facenti parti di un gruppo. Chiede chiarimenti in merito alla possibilità di beneficiare del regime in parola, in merito ai compensi che percepirebbe qualora accettasse l’incarico. 

Il regime speciale per i lavoratori impatriati è stato disposto al fine di incentivare il trasferimento in Italia di lavoratori con alte qualifiche professionali e specializzazioni per favorire lo sviluppo tecnologico, scientifico e culturale del Paese. 

Il decreto ‘Crescita’ (Dl n. 34/2019) ha apportato modifiche alla disciplina, stabilendo che nei confronti di chi risulta residente in Italia successivamente al 30 aprile 2019, si applica la norma che prevede che i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ed i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la propria residenza nel Bel Paese, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% del loro ammontare a decorrere dal periodo d’imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale e per i quattro anni successivi. 

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 33/E/2020, ha chiarito che ‘il contribuente che rientra in Italia per svolgere attività di lavoro autonomo beneficiando del regime forfetario non potrà avvalersi del regime previsto per i lavoratori impatriati, in quanto i redditi prodotti in regime forfetario non partecipano alla formazione del reddito complessivo’. Il contribuente ha la possibilità di rientrare in Italia per svolgere attività di lavoro autonomo beneficiando del regime fiscale previsto per gli impatriati, qualora  venga valutata una maggiore convenienza nell’applicazione di questo regime rispetto a quello naturale, ossia al forfetario. 

L’istante che intende optare per il regime forfetario, pur sussistendo i requisiti per l’applicazione del regime degli impatriati al momento del rientro in Italia, non può, a posteriori, esprimere l’opzione per quest’ultimo regime.

L’opzione già esercitata per il regime fiscale forfetario determina, pertanto, l’impossibilità di avvalersi del regime degli impatriati. 

Avendo l’istante trasferito la residenza fiscale in Italia nel 2020 ed avendo optato, a seguito del rientro, per il regime a forfait nei periodi d’imposta 2020 e 2021, non potrà fruire del diverso regime dedicato ai lavoratori impatriati negli anni successivi e fino al compimento dei 5 anni potenzialmente agevolabili. 

Ugo Cacaci