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Il Superbonus al 110% del decreto Rilancio



I lettori che ci seguono avranno notato come sul Superbonus al 110% il nostro cammino è stato caratterizzato da un percorso ‘a gambero’. Ci è sembrato opportuno partire dalle informazioni più attuali e, in particolare, dai decreti del Ministero dello Sviluppo economico sui massimali di prezzo e requisiti tecnici e sulle asseverazioni e controlli. Ci siamo poi soffermati sulla novità contenuta nella risoluzione n. 60/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate e sul ruolo che gli istituti di credito potranno ‘giocare’ anche in collaborazione con le società di consulenza fiscale, tributaria e legale. Trattare il tema del Superbonus al 110% senza tuttavia descriverlo, almeno nei tratti essenziali, non era logico né concepibile. Per cui anche noi contribuiamo a dare valide informazioni avendo come ‘stella cometa’ la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24/E dello scorso 8 agosto e la Guida dell’Agenzia delle Entrate sul Superbonus. Nel nostro percorso informativo non trascureremo le risposte agli interpelli dedicati alle agevolazioni fiscali dell’Amministrazione finanziaria.

Come tutti sanno la maxi-detrazione al 110% è stata introdotta dai commi 119 e 121 del decreto Rilancio (Dl n. 34/2020), convertito nella legge n. 77 del 17 luglio 2020.

Per gli interventi di efficientamento energetico, di installazione di impianti fotovoltaici, di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici nonché per la messa in sicurezza antisismica, il decreto Rilancio ha elevato al 110% l’aliquota di detrazione. Interessati sono i lavori posti in essere dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021, anche se già i rumors di una possibile proroga si susseguono quasi quotidianamente. D’altronde i ritardi non sono mancati; i decreti del Mise, sopra accennati, si sono fatti attendere anche a causa dello stop della Corte dei conti e la macchina informativa-interpretativa dell’Agenzia delle Entrate, a volte, ha prodotto notizie fuorvianti, almeno rispetto allo spirito della legge.

Le nuove misure non sostituiscono ma si aggiungono al Sismabonus e all’Ecobonus già in vigore caratterizzate da proprie ed autonome detrazioni fiscali che vanno dal 50 all’85%. Diciamo subito che il Superbonus si contraddistingue per la presenza di interventi agevolabili ‘trainanti’ e ‘trainati’. In entrambi i casi devono riguardare:

  • parti comuni di edifici residenziali in condominio;
  • edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze;
  • unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari;
  • singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio.

Tra gli interventi ‘trainanti’ trovano posto l’installazione di un cappotto termico sull’edificio, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni, la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale negli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e gli interventi antisismici. Se ad uno degli interventi trainanti si aggiungono altre spese per il risparmio energetico ‘qualificato’, a questi interventi si applicherà il 110% di detrazione sempreché assicurino, nel loro complesso, il miglioramento di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. Ai fini del Superbonus è necessario che le spese sostenute per gli interventi trainanti siano effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione, mentre le spese per gli interventi trainati debbano essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.
Per quanto concerne gli interventi antisismici disciplinati dall’articolo 16 del decreto legge n. 63/2013, già agevolati al 50-70-75-80-85%, si applicherà il 110% e ciò a prescindere dalla realizzazione di uno degli interventi ‘trainanti’ elencati. Inoltre, le vecchie regole del sismabonus sono rimaste in vigore anche dopo il 1°luglio 2020. Pure l’installazione di impianti solari fotovoltaici, di sistemi di accumulo e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici possono godere del 110% a patto che siano eseguite congiuntamente ad uno degli interventi trainanti.

Ma chi può beneficiare del Superbonus? Le persone fisiche, i condomini, gli Istituti autonomi case popolari (IACP), le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale e le associazioni e società sportive dilettantistiche, ma quest’ultime solo limitatamente ai lavori destinati a spogliatoi. I soggetti Ires rientrano tra i beneficiari solo in caso di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali. È bene subito precisare che le persone fisiche possono beneficiare dell’agevolazione al 110% per le spese sostenute in massimo due unità immobiliari. Tale limitazione non trova applicazione per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio. Trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, non possono fruire del Superbonus i soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva come, parimenti, coloro che rientrano nella ‘no tax area’ o coloro che non possiedono redditi imponibili. Sono fuori anche i soggetti titolari di redditi derivanti dall’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfetario.

Agli interventi che beneficiano del Superbonus è riconosciuta una detrazione d’imposta al 110% da ripartire in 5 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza fiscale dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. In alternativa alla detrazione d’imposta gli interessati possono optare per lo sconto in fattura, praticato dal fornitore di beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, alla ditta che ha effettuato gli interventi o a terzi. Tra questi trovano posto anche gli istituti di credito e gli intermediari finanziari. I soggetti che ricevono il credito d’imposta hanno, a loro volta, la facoltà di cederlo. Lo sconto in fattura e la cessione del credito interessa anche gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, il cd ‘bonus facciate’ e l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Ai fini dell’esercizio dell’opzione, per lo sconto o per la cessione, il contribuente è tenuto ad acquisire il visto di conformità che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati. È necessario, inoltre, che per gli interventi di efficienza energetica i tecnici abilitati rilascino una asseverazione tecnica analogamente ai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori e del collaudo statico per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico. L’asseverazione deve certificare il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. A tal fine il Ministero dello Sviluppo economico, recentemente, ha pubblicato due decreti, entrambi del 6 agosto 2020, dedicati ai Requisiti tecnici ed alle Asseverazioni per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici. Il decreto Requisiti tecnici contiene i nuovi parametri e i massimali di spesa che si devono rispettare a partire dal 7 ottobre 2020. Il decreto sulle Asseverazioni contiene la modulistica che definisce le modalità di trasmissione dell’asseverazione agli organi competenti tra cui l’Enea. L’asseverazione deve attestare il rispetto dei requisiti indicati nel progetto e negli Ape, nonché le caratteristiche dei materiali utilizzati nell’esecuzione dei lavori.

a cura di Ugo Cacaci