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Immobili vincolati: per accedere ai benefici fiscali non basta la classificazione ‘Rescard’



14 novembre 2023 – Ore 20:00

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Non fruisce della detrazione del 19% prevista per gli interventi di recupero e restauro conservativo degli edifici vincolati l’immobile in pietra e legno originali anche se è un ‘Rascard’ del XVI secolo, sottoposto ai vincoli previsti dall’art. 142 del decreto legislativo n. 42/2004, dalla legge regionale e dal regolamento comunale. 

A chiarirlo l’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’istanza di interpello n. 461 del 14 novembre 2023. 

L’articolo 15 del Tuir disciplina la detrazione ai fini Irpef nella misura del 19%, delle ‘spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1°giugno 1939 n. 1089 e del Dpr 30 settembre 1963 n. 1409’. ‘La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla Soprintendenza del Ministero per i beni culturali e ambientali’. ‘La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l’esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati’. ‘L’Amministrazione per i beni culturali e ambientali dà immediata comunicazione al competente ufficio delle Entrate del Mef delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione’

La circolare n. 14/E/2023 ha confermato che ‘la detrazione spetta ai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004’ e che ‘la documentazione e le certificazioni richieste ai fini del conseguimento delle agevolazioni fiscali in materia di beni e attività culturali siano sostituite da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relative alle spese effettivamente sostenute per le quali si ha diritto alla detrazione,da presentare al Ministero della cultura che esegue controlli a campione’. 

L’Istante precisa che in base alla legge regionale, gli edifici classificati come monumento o documento dal piano regolatore generale comunale sono soggetti alla tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e che l’immobile in esame è un ‘edificio documento’ che si trova in zona alpina dentro un Parco Nazionale ad una quota superiore ai 1.600 metri. 

Chiede, in particolare, se ai fini della detrazione prevista per le ‘cose vincolate’ basta che l’immobile sia messo sotto tutela per decreto o legge regionale o sia necessario uno specifico provvedimento e trascritto nei registri immobiliari. 

Al fine di individuare con correttezza il perimetro applicativo dell’articolo 15 del Tuir è stato coinvolto il Ministero della cultura che ha evidenziato come la detrazione del 19% è prevista per le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate. Spese la cui necessità deve risultare da apposita certificazione della Soprintendenza, sostituita dal 2012 da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da presentare al Ministero della cultura. 

La detrazione non è ammessa in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione ministeriale. Dalla norma emerge come la stessa trovi applicazione in caso di interventi eseguiti su beni oggetto di specifica dichiarazione di interesse culturale, per i quali il soggetto interessato sia obbligato alla manutenzione, non bastando a tal fine che l’immobile sia posto in un’area tutelata per legge. Proprio rispetto a ciò si configurano le ipotesi di esclusione contemplate dall’articolo 15 consistenti nel mutamento di destinazione in assenza dell’autorizzazione ministeriale, nel mancato assolvimento degli obblighi di legge per l’esercizio del diritto di prelazione. 

Dunque, la sola condizione che l’edificio si trovi in corrispondenza di territori montani o parchi naturali non è sufficiente, di per sé, per accedere al beneficio fiscale considerato che la finalità della norma è quella di agevolare i soggetti tenuti per legge ad affrontare spese per lavori di conservazione di beni di interesse culturale.

Nel caso specifico il Ministero ritiene che non risulta l’interesse culturale dell’edificio né la necessità delle spese sostenute sulla base della dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio presentato alla Soprintendenza. E non assume rilievo ai fini della detrazione di imposta la classificazione del Rescard come ‘documento’ disposto dalla legge regionale, considerato che la stessa non comporta il riconoscimento dell’interesse culturale del bene da cui scaturiscono le forme di tutela stabilite dal Codice dei beni culturali.

Alla luce del parere espresso dal Ministero, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’istante non può fruire della detrazione di cui all’articolo 15 del Tuir per gli interventi di recupero e restauro conservativo dell’immobile in parola.