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Imposta di bollo una tantum per la registrazione dei contratti di appalto



10 ottobre 2023 – Ora 21:00

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Imposta di bollo e registrazione contratti d’appalto. Solo con riferimento ai procedimenti avviati a partire dal 1°luglio 2023 trovano applicazione le nuove disposizioni introdotte con il nuovo Codice dei contratti pubblici che ha modificato l’imposta di bollo dovuta dall’appaltatore al momento della stipula di un contratto. 

Dunque il bollo una tantum disciplinato dal decreto legislativo n. 36/2023 sostituisce le precedenti imposte, come quella per la registrazione, e si applica a tutti i contratti avviati dallo scorso mese di luglio. 

È quanto emerge dalla risposta n. 446 del 9 ottobre 2023 dell’Agenzia delle Entrate al quesito di un soggetto che chiedeva di conoscere se, ai fini della registrazione dei contratti di appalto debba trovare applicazione l’imposta di bollo finora utilizzata per la registrazione in aggiunta a quella prevista dalla tabella di cui all’Allegato I.4 al nuovo Codice dei contratti.

L’Amministrazione finanziaria precisa, dunque, che in fase di registrazione non è dovuta un’altra imposta di bollo rispetto a quella che si assolve al momento della stipula del contratto. Come anticipato le nuove disposizioni si applicano ai futuri contratti che potrebbero essere registrati, purché relativi a procedimenti avviati a partire da tale data. 

L’istante chiede chiarimenti visto che l’articolo 18, comma 10, del decreto legislativo n. 36/2023 stabilisce che la tabella di cui all’allegato I.4 al Codice individua il valore dell’imposta di bollo che l’appaltatore deve assolvere al momento della stipula del contratto e in proporzione al suo valore. 

Un decreto del Mef abroga e sostituisce integralmente l’allegato I.4 a partire dalla data di entrata in vigore. L’allegato in parola prevede all’articolo 1 che ‘Il valore dell’imposta di bollo che l’appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto è determinato sulla base della Tabella annessa ⟮…⟯. L’imposta è determinata  sulla base di scaglioni crescenti in relazione all’importo massimo previsto nel contratto, ivi comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti. Sono esenti dall’imposta gli affidamenti di importo inferiore a 40 mila euro’. 

In merito alla registrazione dei contratti futuri si chiede se debba essere applicata o meno l’imposta richiesta per la registrazione. L’istante precisa che la domanda non fa riferimento ad un caso specifico, ma è  finalizzata ad avere una linea di condotta in vista di futuri contratti che potrebbero essere registrati, in modo da adempiere correttamente. 

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che il pagamento di questa imposta di bollo sostituisce l’imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l’esecuzione dell’appalto, fatta eccezione per le fatture. Va dunque corrisposta solo l’imposta di bollo dovuta dall’appaltatore in occasione della stipula del contratto di appalto. Come detto sono esenti i contratti con corrispettivi inferiori a 40 mila euro. 

La circolare n. 22/E/2023, dispone che le nuove misure si applicano solo con riferimento ai procedimenti avviati dal 1°luglio 2023. La stessa circolare, inoltre, precisa che nel caso in cui il contratto sia stato rogato o autenticato da un notaio o altro pubblico ufficiale e venga registrato con la procedura telematica l’imposta di bollo è versata con le modalità telematiche previste dalla richiamata procedura, unitamente agli altri tributi dovuti, nella misura stabilita dal Codice dei contratti pubblici. 

Non è, invece, ammesso il versamento dell’imposta di bollo con modalità virtuale. 

Pertanto, l’Agenzia ritiene che in relazione alla fase di registrazione non sia dovuta ulteriore imposta di bollo rispetto a quella da assolvere al momento della stipula del contratto secondo le modalità indicate dall’Allegato I.4 al Codice dei contratti, richiamato dall’articolo 18, comma 10 del Dl n. 36 di marzo 2023.