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Imposta di registro al 2% sulla proroga della durata delle concessioni demaniali



20 aprile 2022 – Ore 14:00
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L’ulteriore proroga delle concessioni demaniali comporta, così come era accaduto per la prima che introduceva un termine di 12 mesi, il verificarsi di un evento che dà luogo ad un un’ulteriore liquidazione d’imposta che deve essere denunciato entro 20 giorni dall’ufficio che ha registrato l’atto al quale si riferiscono. I 20 giorni decorrono dalla data in cui ha effetto la proroga.

A seguito di tale denuncia l’Agenzia delle Entrate provvederà a liquidare la relativa imposta di registro, nella misura del 2% calcolata sul canone pattuito per tutta la durata della ulteriore proroga di 12 mesi.

È questo il contenuto del chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 192 del 14 aprile 2022, ad un soggetto che chiedeva di conoscere se ‘nel caso in cui il calcolo dell’imposta per il periodo maggiore di 24 mesi dovesse comunque rientrare nella misura minima di 200 euro già versata per la proroga di 12 mesi’.

L’istante aveva già avanzato un’istanza di interpello, in funzione della quale il fisco aveva confermato la debenza dell’imposta di registro anche con riferimento al periodo di proroga, fissato dalla legge in 12 mesi. Ma, in seguito all’articolo 5, comma 3 bis, del decreto legge n. 146/2021 che ha prorogato a 24 mesi la durata delle concessioni demaniali sarebbero sorti dubbi sulla corretta applicazione dell’imposta.

Come anticipato il soggetto voleva chiarimenti in merito al calcolo dell’imposta per il periodo di 24 mesi. In sostanza desiderava sapere se, nell’ipotesi in cui nel calcolo dell’imposta per 24 mesi fosse rientrata la misura minima, pari a 200 euro, già versata per la prima proroga di 12 mesi. In base a questo chiarimento l’istante poteva o meno escludere l’incombenza ritenendola, nel caso, già assolta.

L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che l’ulteriore proroga ex lege delle concessioni demaniali ‘comporti, così come era accaduto per la prima che introduceva un termine di 12 mesi, il verificarsi di un evento che dà luogo ad ulteriore liquidazione d’imposta, che deve essere denunciato entro 20 giorni all’ufficio che ha registrato l’atto al quale si riferiscono’. Detto termine di 20 giorni decorre dalla data in cui ha effetto la proroga.

A seguito di tale denuncia l’ufficio provvederà a liquidare la relativa imposta di registro nella misura del 2% calcolata sul canone pattuito per tutta la durata della proroga di ulteriori 12 mesi, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr n. 131/1986.