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Imposta di registro all’1% per l’acquisto di terreni agricoli destinati all’imboschimento



13 aprile 2021 – ore 18:55
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Un soggetto è intenzionato ad acquistare due terreni agricoli, censiti catastalmente come seminativi ma a causa del perdurante stato di abbandono e incuria si sono trasformati in boschivi. Chiede se per il predetto acquisto può beneficiare del trattamento agevolativo previsto dall’articolo 51 del decreto legge Agosto. A tal fine dichiara che nell’atto di trasferimento si impegnerà, con dichiarazione scritta, a mantenere il vincolo boschivo per 30 anni e a garantire, entro un anno dal rogito, la riqualificazione dell’area con piantumazione sostitutiva e nuove piante autoctone al fine di garantire l’incremento della biodiversità così come richiesto per accedere al regime di favore.

Il decreto legge Agosto (DL n. 104/2020), convertito nella legge 13 ottobre 2020 n. 126, prevede ‘Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia. Al suo interno trova posto una disciplina agevolativa per l’acquisto di terreni agricoli destinati all’imboschimento con lo scopo di contenere il dissesto idrogeologico.

Proprio per i terreni agricoli adibiti all’imboschimento l’imposta di registro è ridotta all’1% in relazione agli atti di trasferimento a titolo oneroso. L’acquirente, al fine di beneficiare di tale agevolazione, è tenuto a rispettare le prescrizioni sopra elencate, ossia a mantenere la destinazione boschiva del terreno per almeno 30 anni e a procedere alla piantumazione, entro dodici mesi dall’acquisto, con una densità non inferiore a 250 alberi per ettaro.

Come anticipato l’imposta di registro dovuta per la registrazione dell’atto di trasferimento è prevista nella misura proporzionale dell’1% che, comunque, può essere inferiore all’attuale minimo di euro 1.000,00. Il mancato rispetto delle predette condizioni è punito con l’imposta nella misura ordinaria e con una sanzione pari al 30% delle stesse imposte.

Possono beneficiare dell’agevolazione anche gli acquirenti persone fisiche che non siano coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali.

In merito alla destinazione d’uso del terreno la norma prescrive che si tratti di terreni agricoli. Tale destinazione deve risultare dagli strumenti urbanistici vigenti, non rilevando la destinazione di fatto del terreno all’uso agricolo.

Nel caso descritto l’acquirente può accedere al trattamento agevolativo in presenza di tutti i presupposti di legge e purché il trasferimento sia stato stipulato entro il 31 dicembre 2020, data di scadenza del trattamento di favore. Sarà compito del contribuente, comunque, produrre al fisco la documentazione dalla quale si evince l’intervento di riqualificazione con pulizia, piantumazione sostitutiva e nuova piantumazione che, come da impegni sottoscritti, deve essere realizzato entro un anno dalla data di acquisto dei terreni.

Ugo Cacaci