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Imposta di soggiorno – Dal 2022 la dichiarazione solo sul modello ministeriale



11 febbraio 2023 – Ore 12:35

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Con la risoluzione n. 1/DF del 9 febbraio 2023 il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia ha fornito chiarimenti in merito alla dichiarazione relativa all’imposta di soggiorno che devono versare i gestori delle strutture ricettive.

Il documento interviene sull’obbligo dichiarativo introdotto dall’articolo 180 del decreto Rilancio secondo il quale la dichiarazione va presentata cumulativamente ed esclusivamente per via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.

Chi ha già presentato per gli anni di imposta 2020 e 2021 una dichiarazione/comunicazione al Comune secondo le indicazioni dallo stesso fornite, non è tenuto a ripresentare per dette annualità la dichiarazione ministeriale. Al di fuori di questi casi, il contribuente dovrà avvalersi esclusivamente del nuovo modello ministeriale per la dichiarazione. 

Il Dipartimento precisa, pertanto, che per le annualità successive al 2020 e 2021 la presentazione del modello ministeriale approvato con il decreto del 29 aprile 2022 rappresenta l’unica modalità per l’assolvimento dell’adempimento dichiarativo in questione. 

La norma, infatti, non consente ai Comuni di predisporre autonomamente modelli di dichiarazione concernenti l’imposta di soggiorno.

Dalla risoluzione emerge che un’eventuale previsione da parte degli enti locali di ulteriori forme di comunicazione dell’imposta in parola costituirebbe ‘una mera duplicazione di oneri’, che confliggerebbe con i principi di semplificazione amministrativa degli adempimenti dei contribuenti. 

Ugo Cacaci