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In caso di surroga dell’assicuratore solo l’assicurato può emettere la nota di variazione ex art. 26 del decreto IVA



22 settembre 2023 – Ore 17:30

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Una società attiva nel settore delle assicurazioni dei crediti commerciali, cauzioni e recupero crediti chiede se può emettere, ai sensi dell’art. 26, comma 2, del Dpr 26 ottobre 1972 n. 633 (Decreto IVA) una nota di variazione in diminuzione in relazione ad un credito vantato da un proprio assicurato nei confronti di un terzo responsabile e per il quale, all’esito di un procedimento di surrogazione, si sia verificato il mancato pagamento da parte del debitore ceduto a causa di procedure concorsuali rimaste infruttuose. 

Sulla base di quanto disposto dall’articolo 1916 del Codice civile l’istante ritiene di poter emettere note di variazione Iva in diminuzione nella sola ipotesi in cui al momento della surroga l’insinuazione al passivo non sia ancora avvenuta, insinuazione che, successivamente, la stessa eserciterà.

L’Agenzia delle Entrate evidenzia che in base all’articolo 26, comma 3-bis, del decreto Iva nel caso di mancato pagamento del corrispettivo connesso a procedure concorsuali la possibilità di emettere una nota di variazione in diminuzione ‘si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:

  • a partire dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale;
  • a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.

Con la risoluzione n. 120/2009 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che ‘il recupero dell’imposta attraverso la nota di variazione ai sensi dell’art. 26 del Dpr n. 633/1972 presuppone sempre’ l’identità tra l’oggetto della fattura e della registrazione originaria, da un lato, e, dall’altro, l’oggetto della registrazione della variazione, in modo che esista corrispondenza tra i due atti contabili (Corte di cassazione sentenza 6 luglio 2001 n. 9188 e 2 giugno 1999 n. 5356). Analogo concetto è stato espresso dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 8455 del 29 marzo 2001, secondo cui ‘l’applicazione del citato articolo 26 comma 2 del Dpr n. 633/1972 presuppone una variazione del rapporto giuridico tra i due soggetti originari dell’operazione imponibile: cedente e cessionario di un bene, committente e prestatore di un servizio’. 

Occorre, dunque, che la nota di variazione sia speculare alla fattura originaria e che permanga l’identità tra gli originari soggetti dell’operazione imponibile. 

Di conseguenza, in caso di surroga dell’assicuratore, sebbene in base all’articolo 1916 c.c. ‘l’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili’, dal punto di vista fiscale l’assicurato resta l’unico soggetto legittimato ad emettere la nota di variazione in diminuzione.

Con la risposta n. 427 dell’11 settembre 2023 all’interpello formulato l’Agenzia delle Entrate afferma di non condividere la soluzione prospettata dall’istante, non rilevando la circostanza che, al momento della surroga, l’insinuazione al passivo dell’assicurato non sia ancora avvenuta. 

L’Agenzia, infine, precisa che qualora il cliente insolvente sia assoggettato ad una procedura concorsuale, il cedente/prestatore può procedere all’emissione della nota di variazione al momento dell’apertura della procedura medesima.