Incentivi e crediti d’imposta a favore dello sviluppo delle zone montane
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge n. 131/2025 che al fine di favorire il popolamento delle zone montane prevede incentivi sotto forma di agevolazioni e crediti d’imposta a vantaggio delle persone fisiche e delle imprese che decidono di stabilirsi in montagna. Agevolati alcuni settori strategici come scuole, trasporti, servizi sanitari e altre attività economiche locali.
02 ottobre 2025 – Ore 19:50
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È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 19 settembre la legge che dispone incentivi e crediti d’imposta a favore delle persone fisiche e delle imprese che decidono di trasferirsi in un comune montano. Ci riferiamo alla legge n. 131 del 12 settembre 2025 che, come anticipato, introduce misure a sostegno dei territori montani come incentivi fiscali, sgravi per le imprese e il personale sanitario e scolastico, bonus per la natalità e agevolazioni per l’acquisto delle prime case.
Obiettivo principale della legge è valorizzare le aree montane come aree strategiche nazionali per contrastare lo spopolamento, ridurre lo svantaggio socio-economico dei residenti ma anche per tutelare gli ecosistemi e la biodiversità.
Articolato il piano delle misure agevolative che possono contare su uno stanziamento di 200 milioni di euro all’anno per il triennio 2025-2027. Allo sgravio contributivo totale per le imprese che adottano lo smart working si affiancano i nuovi crediti di imposta a favore del personale scolastico e sanitario, per agricoltori e imprenditoria giovane. Previsto il tax credit per l’acquisto e/o la ristrutturazione della prima casa. L’articolo 29 dispone il bonus natalità che interessa i comuni montani con popolazione inferiore a 5 mila abitanti.
Restando sul tema degli incentivi alla natalità la legge dispone che per ogni figlio nato o adottato e iscritto all’anagrafe di uno dei comuni in questione, viene riconosciuto un contributo una tantum il cui importo viene determinato con decreto dal Ministro per la famiglia. Dovrà stabilire i criteri, i parametri e le modalità per la concessione del beneficio compresi i meccanismi di monitoraggio.
Per le persone fisiche che decidono di stabilirsi in un comune montano agevolato è previsto un tax credit per l’acquisto o la ristrutturazione di un’unità immobiliare da adibire a prima casa. L’agevolazione è riconosciuta per cinque periodi d’imposta comprensivi di quello nel corso del quale è stato acceso un finanziamento ipotecario o fondiario. Il beneficio è riservato agli under 41 ma non spetta per le abitazioni di tipo signorile, ville, castelli e palazzi di pregio storico/artistico. L’importo riconosciuto è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi ma non è cumulabile con altri crediti d’imposta previsti a vantaggio del personale sanitario e delle scuole di montagna.
I giovani imprenditori intenzionati ad avviare attività nelle zone montane possono contare su agevolazioni fiscali e contributive previste per sostenere le micro imprese. Le piccole e micro imprese avviate da giovani imprenditori under 41 possono usufruire di crediti d’imposta per i primi anni di attività che è pari alla differenza tra imposta ordinaria e imposta ridotta al 15%, fino a un massimo di 100 mila euro per beneficiario, elevato a 150 mila euro per i comuni con minoranze linguistiche storiche. L’agevolazione è valida per l’anno di avvio dell’attività e i due successivi e richiede lo svolgimento dell’attività per almeno otto mesi, anche non continuativi. La legge incentiva anche l’uso dello smart working nei piccoli comuni montani come misura per favorire il lavoro agile e contrastare così il fenomeno dello spopolamento.
L’articolo 26 della legge prevede misure per l’agevolazione del lavoro agile nei comuni montani. Al fine di contrastare il fenomeno dello spopolamento dei comuni montani e favorire l’integrazione economica e sociale della popolazione ivi residente, per gli anni 2026 e 2027, alle imprese che promuovono il lavoro agile quale modalità ordinaria di esecuzione della prestazione lavorativa è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nel limite massimo di importo pari a 8 mila euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, per ciascun lavoratore con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che non abbia compiuto il quarantunesimo anno di età alla data di entrata in vigore della legge, che svolga stabilmente la prestazione lavorativa in modalità agile, in un comune montano, con popolazione inferiore a 5 mila abitanti e trasferisca la propria abitazione principale e domicilio stabile da un comune non montano al medesimo comune montano.
Gli articoli 6 e 7 della legge disciplinano le agevolazioni per il personale sanitario e per quello scolastico. Per i primi è prevista l’istituzione di un credito d’imposta, destinato a coprire le spese di locazione o di acquisto di un immobile a uso abitativo con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario. Potranno beneficiare dell’agevolazione coloro che prestano servizio in strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali nei comuni di montagna o che vi effettuano il servizio di medico, pediatra di libera scelta, veterinario o altra professionalità sanitaria ambulatoriale, convenzionata con il Servizio nazionale nazionale. Il bonus è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi ed è riconosciuto nel limite individuale del minor importo tra il 60% del canone annuo di locazione dell’immobile o dell’importo di finanziamento e 2.500 euro, ma fino a concorrenza delle risorse complessivamente stanziate, a decorrere dall’anno 2025, pari a 20 milioni di euro annui.
Il credito d’imposta previsto a favore del personale sanitario viene riconosciuto anche al personale scolastico che presta servizio nelle scuole di montagna e prende in locazione un immobile ad uso abitativo o lo acquista con finanziamento ipotecario o fondiario, per fini di servizio in uno dei comuni individuati dalla legge o in un comune limitrofo. Questo credito d’imposta non è cumulabile con il tax credit concesso per l’acquisto e la ristrutturazione di abitazioni principali in montagna.