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Incentivi fiscali per l’acquisto e posa in opera di colonnine di ricarica per veicoli elettrici



Con la risposta n. 412 l’Agenzia delle Entrate soddisfa un’istanza di interpello in merito agli incentivi fiscali previsti per l’acquisto e la posa in opera di colonnine di ricarica per veicoli elettrici. La misura è stata introdotta dal comma 1039 della legge di Bilancio 2019.

Il soggetto istante è intenzionato a chiedere un aumento di potenza al proprio fornitore di energia, al fine di far fronte alle esigenze domestiche e quelle di ricarica del veicolo. Visto che la normativa consente di portare in detrazione anche ‘i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW’ chiede se tale limite massimo debba intendersi in modo assoluto o come potenza aggiuntiva rispetto a quella già a sua disposizione. Domanda, inoltre, se la voce di spesa debba essere riferita alla potenza richiesta o alla ‘potenza disponibile’ effettiva, considerata la prassi dei fornitori di aggiungere alla ‘potenza impegnata’ anche un ulteriore 10% (cd ‘potenza disponibile’).

La legge di Bilancio 2019, all’articolo 1, comma 1039, riconosce ‘una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1°marzo 2019 al 31 dicembre 2021 relative all’acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3mila euro’. Tale limite di spesa, comprensivo dei costi legati all’aumento di potenza impegnata del contatore dell’energia elettrica, fino ad un massimo di 7 kW, è annuale ed è riferito a ciascun acquisto e posa in opera di colonnine di ricarica. Inoltre il predetto limite è riferito a ciascun contribuente e costituisce l’ammontare massimo di spesa ammesso alla detrazione anche nell’ipotesi in cui, nel medesimo anno, il contribuente sostenga altre spese per ulteriori infrastrutture di ricarica.

Considerato che la norma fa riferimento alla ‘richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW’ l’Agenzia ritiene che tale limite si riferisce all’ulteriore richiesta di potenza aggiuntiva da parte dell’utente. Quindi, il contribuente potrà fruire della detrazione prevista per le spese relative all’acquisto e posa in opera di colonnine di ricarica per veicoli elettrici, ivi inclusi i costi per la richiesta di potenza aggiuntiva fino ad un massimo di 7 kW nel limite dei 3mila euro di spesa. La detrazione sarà calcolata su quanto fatturato dal fornitore di energia.

Sarà bene ricordare che il decreto Rilancio convertito, con modificazioni, nella legge n. 77 del 17 luglio 2020 ha previsto per le spese sostenute dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021, una detrazione del 110% per l’installazione, negli edifici, di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, da ripartire in 5 anni, a patto che l’installazione sia collegata ad un intervento ‘trainante’. I soggetti interessati che nel 2020 e 2021 sostengono tali tipologie di spesa possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione.

 

Ugo Cacaci

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