Il punto Fiscale

La lente sui principali temi del Fisco

Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero



Per porre un freno al fenomeno della c.d. ‘fuga dei cervelli’ e favorire lo sviluppo tecnologico e scientifico del Paese, l’articolo 44 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010, ha introdotto un’agevolazione per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero. Per beneficiare dell’incentivo i docenti/ ricercatori devono possedere una serie di requisiti. Innanzitutto, l’acquisizione e il mantenimento della residenza in Italia. Naturalmente il soggetto interessato deve essere in possesso di un titolo di studio universitario o equiparato, essere stato residente all’estero in maniera non occasionale e aver svolto all’estero attività di ricerca o docenza per almeno due anni continuativi presso università o centri di ricerca pubblici o privati. Infine, il docente/ricercatore deve svolgere l’attività di docenza e ricerca in Italia.

L’incentivo disciplinato dall’articolo 44 (ma modificato dal dl n. 34/2019) prevede l’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo, ai fini delle imposte sui redditi, del 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che decidono di lavorare e trasferirsi in Italia. Il beneficio trova applicazione a partire dal periodo d’imposta in cui si verifica il cambio di residenza e si estende nei cinque periodi d’imposta successivi a patto che permanga la residenza fiscale in Italia.

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 307 del 3 settembre 2020, soddisfa l’istanza di interpello di un cittadino straniero che dal 1°gennaio 2020 si è trasferito in Italia per svolgere l’attività di ‘ricercatore a tempo determinato di tipo B’ presso un’università italiana. Lo stesso chiede se può beneficiare dell’agevolazione fiscale in discorso. L’Amministrazione finanziaria risponde che la norma non è riservata esclusivamente ai connazionali dal momento che scopo del provvedimento è incentivare tutti i docenti e ricercatori che attraverso le loro conoscenze scientifiche possono favorire lo sviluppo della ricerca in Italia.

Ai sensi di legge si considerano residenti in Italia le persone fisiche che per 183 giorni (o 184 in caso di anno bisestile) sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato la residenza o il domicilio.

L’Agenzia non dispone nulla in merito ai requisiti del datore di lavoro o del soggetto committente che può essere una università pubblica o privata, un centro di ricerca pubblico o privato, una impresa o un ente in possesso di strutture organizzative finalizzate alla ricerca.

Il soggetto istante, trasferita la residenza in Italia nel periodo d’imposta 2020 per svolgere l’attività di ricercatore, può dunque beneficiare dell’agevolazione fiscale di cui all’articolo 44 del d.l. n. 78/2010 per i redditi prodotti in Italia a decorrere dall’anno d’imposta 2020 e per i cinque successivi, a condizione che risultino soddisfatti i requisiti sopra esposti e che permanga in Italia la residenza fiscale.

articolo a cura di Ugo Cacaci