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Indici sintetici di affidabilità fiscale – Approvati i 175 modelli per la comunicazione dei dati relativi al periodo d’imposta 2020



L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento Prot. n. 27444/2021 dello scorso 28 gennaio, ha approvato i 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) per il periodo d’imposta 2021 da utilizzare in sede di dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta 2020.

I modelli e le relative istruzioni sono reperibili gratuitamente sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate in formato elettronico. Gli stessi costituiscono parte integrante dei modelli della dichiarazione dei redditi che devono presentare i contribuenti, i quali, nel periodo d’imposta 2020, hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche del settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli Isa indicati nella Tabella 1 allegata alle Istruzioni Parte Generale.

Il provvedimento in analisi indica anche le modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli Isa per il periodo d’imposta 2020, le variabili ‘precalcolate Isa 2021’, sia in modalità massiva attraverso i servizi telematici delle Entrate, sia mediante consultazione del singolo cassetto fiscale per il quale i soggetti incaricati della trasmissione risultano delegati.
Con la modalità massiva, i soggetti incaricati trasmettono alle Entrate un file contenente l’elenco dei contribuenti per cui risultano delegati alla consultazione del relativo cassetto fiscale e per i quali richiedono i dati ‘precalcolati’. L’attivazione della fornitura massiva degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli Isa è subordinata alla positiva verifica che la delega alla consultazione del cassetto fiscale dei deleganti sia attiva alla data di invio della richiesta. L’Agenzia delle Entrate provvederà a verificare la validità delle deleghe acquisite dagli intermediari.
Gli intermediari non provvisti di delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente, ai fini dell’acquisizione massiva dei dati, acquisiscono le deleghe unitamente a copia di un documento di identità.

Per adempiere all’obbligo di comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli Isa i contribuenti possono avvalersi del servizio offerto da un intermediario abilitato. I soggetti incaricati della trasmissione telematica trasmettono i modelli Isa unitamente alla dichiarazione dei redditi attraverso i canali Entratel o Fisconline. Ultimato correttamente l’invio, gli stessi comunicano al contribuente i dati relativi all’applicazione degli Isa, compresi quelli relativi al calcolo del punteggio di affidabilità, utilizzando gli appositi modelli o un prospetto, contenente tutti i dati trasmessi.
Eventuali aggiornamenti dei modelli saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

Gli indici sintetici di affidabilità fiscale hanno la finalità di favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, di stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e di rafforzare la compliance tra Amministrazione finanziaria e cittadini anche mediante l’utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali.

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 28 gennaio 2021, individua i dati economici, contabili e strutturali, da dichiarare da parte dei contribuenti, rilevanti per l’applicazione degli Isa per il periodo di imposta 2021.
A seguito delle attività di elaborazione degli indici si ritiene che i dati contabili potranno essere ridotti o accorpati o ancora sostituiti con quelli previsti nei quadri di determinazione del reddito dei modelli dichiarativi Redditi. Vengono definite le modalità di acquisizione degli ulteriori dati necessari per l’applicazione degli Isa per il periodo d’imposta 2020 e il programma delle elaborazioni degli Isa applicabili a partire dal periodo d’imposta 2021.
Viene, altresì, previsto che tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 148, comma 1, lettera b) del decreto Rilancio, alla luce delle proposte formulate dalle organizzazioni di categoria e dagli ordini professionali, potranno essere individuati ulteriori dati e informazioni necessari per una migliore valutazione dello stato di crisi individuale correlato alla diffusione del Covid-19.

Ugo Cacaci