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Interessi da obbligazioni: via libera all’esenzione per la società lussemburghese



08 novembre 2023 – Ore 16:50

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Una società di cartolarizzazione lussemburghese intende investire in Italia in obbligazioni (‘Notes’) che saranno depositate presso una banca di ‘secondo livello’ ai sensi degli articoli 7 o 9 del decreto legislativo n. 239 del 1996. 

L’istante, costituita nella forma di société à responsabilité limitée, informa che la legge fiscale lussemburghese non prevede alcun tipo di esenzione dalle imposte sui redditi per le società di cartolarizzazione costituite in forma societaria.

Chiede la conferma che potrà beneficiare del regime di esenzione previsto per gli interessi, premi e altri frutti che percepirà dalle Notes oggetto di investimento, in quanto rientrante tra i soggetti non residenti. 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 454 del 7 novembre 2023, avvalora quanto sostenuto dal soggetto istante il quale rientra tra i soggetti di cui al primo periodo dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 239 del 1996.

Proprio l’articolo 6 del decreto legislativo appena citato, con riferimento al profilo soggettivo del regime di esenzione prevede che ‘Non sono soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all’art. 2, comma 1, percepiti da soggetti residenti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni’.

Rientrano nel regime di esenzione dall’imposta sostitutiva i soggetti residenti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni (cd white list), ovvero le persone fisiche, le società, le associazioni di persone ed ogni altra entità che viene considerata soggetto passivo ai fini tributari. 

Lo stesso regime di esenzione trova applicazione ai soggetti costituiti in Paesi e territori white listed. Ci riferiamo agli enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; agli investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria; alle banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato. 

In merito alla nozione di ‘investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria’, come chiarito dalla circolare n. 23/E/2002, si tratta di una ‘novità di assoluto rilievo’ in quanto tali soggetti ‘frequentemente non possedevano i requisiti formali per usufruire dell’esonero dall’imposta sostitutiva’. 

Si tratta di una nozione che identifica gli enti i quali, indipendentemente dalla veste giuridica e dal trattamento tributario cui sono assoggettati i redditi nel Paese in cui sono costituiti, hanno come oggetto della propria attività l’effettuazione e la gestione di investimenti per conto proprio o di terzi. 

Relativamente al caso sottoposto, l’Istante riferisce di essere un soggetto passivo di imposta in Lussemburgo, Paese incluso nella c.d. white list, ove è soggetto a tassazione secondo la legislazione fiscale lussemburghese che non prevede alcun tipo di esenzione dalle imposte sui redditi per la società di cartolarizzazione costituita in forma societaria.

Rientrando tra i soggetti di cui al primo periodo dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 239/1996, la Società potrà beneficiare del regime di esenzione sugli interessi, premi e altri frutti che percepirà con riferimento alle Notes oggetto di investimento e rientranti nell’ambito di applicazione del decreto legislativo n. 239 del 1996. 

L’Amministrazione finanziaria si riserva, ovviamente, ogni potere di controllo volto a verificare se la rappresentazione delle vicende descritte in sede di interpello, per effetto di altri fatti, atti o negozi ad esso collegati o non rappresentati dall’istante o ancora rappresentati in maniera difforme dalla realtà possano condurre ad una diversa qualificazione fiscale della fattispecie descritta.