Intervento combinato Ecobonus + Sismabonus. Detrazione di cui all’articolo 14, comma 2-quater.1 del decreto legge n. 63/2013
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 549 del 13 novembre 2020, fornisce chiarimenti in merito alle agevolazioni previste dall’articolo 14, comma 2-quater. 1 del decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013 che disciplina il bonus combinato sisma-eco ossia gli interventi finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica delle parti comuni relative allo stesso edificio.
La società istante evidenzia la volontà di acquistare un immobile, ubicato in zona sismica 3, composto da diverse unità immobiliari autonomamente accatastate per poi effettuare lavori di efficientamento energetico e di messa in sicurezza statica al termine dei quali concedere in locazione a terzi o vendere le unità immobiliari ristrutturate.
La detrazione per tali interventi ammonta all’80% se i lavori determinano il passaggio ad una classe di rischio inferiore o all’85% nel caso del passaggio a due classi di rischio inferiori. Come anticipato l’intervento deve riguardare la parte comune dell’edificio condominiale ed interessare più del 25% della superficie disperdente lorda. L’Amministrazione precisa che anche i soggetti Ires, come la società istante, possono fruire delle due agevolazioni citate.
Il beneficio fiscale previsto dall’articolo 14, comma 2-quater. 1 del decreto legge n. 63/2013 spetta, in alternativa alle agevolazioni ‘ecobonus’ e ‘sismabonus’, ai titolari di reddito d’impresa che effettuano interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come ‘strumentali’, ‘beni merce’ o ‘patrimoniali’. Analogo riconoscimento va operato agli interventi antisismici eseguiti su immobili da parte di titolari di reddito d’impresa. La locuzione ‘parti comuni di edificio residenziale’ va riferita alle parti comuni a più unità immobiliari e non alle parti comuni a più possessori. Ciò significa che l’unico proprietario (o i comproprietari) dell’intero edificio ha diritto alla detrazione per le spese relative agli interventi realizzati sulle suddette parti comuni.
In merito alle modalità di fruizione della predetta detrazione è possibile optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto in fattura anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi, oppure per la cessione del credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Circa la possibilità di estendere il beneficio fiscale di cui all’articolo 14, comma 2-quater 1 del decreto legge 4 giugno 2013 n. 63 ad altri interventi di efficientamento energetico quali, ad esempio, la sostituzione della centrale termica o l’installazione di collettori solari nell’ambito del medesimo intervento edilizio, qualora presentino i requisiti per essere inclusi tra gli interventi di riqualificazione energetica menzionati nel medesimo articolo 14, potranno essere ammissibili alla detrazione.
Ugo Cacaci