Investimenti in beni strumentali – chiarimenti sugli obblighi comunicativi – Dl n. 39/2024

Ai fini della fruizione del credito d’imposta legato ai Piani Transizione 4.0 e 5.0 l’impresa deve inviare una comunicazione preventiva, se la data di realizzazione dell’investimento è successiva al 30 marzo 2024. Successivamente è tenuta ad inviare la comunicazione di completamento dell’investimento.
20 marzo 2025 – Ore 18:00
tempo di lettura: 04′ 00″
Con la risposta a interpello n. 69 dello scorso 7 marzo l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ai crediti d’imposta legati ai Piani Transizione 4.0 e Transizione 5.0.
Il decreto legge 29 marzo 2024 n. 39, convertito con modificazioni dalla legge n. 67/2024, ha introdotto una serie di obblighi per il monitoraggio degli incentivi fiscali previsti per stimolare gli investimenti in beni strumentali e per attività di ricerca, sviluppo e innovazione.
Il decreto in parola è entrato in vigore il 30 marzo 2024. L’articolo 1 dispone che le imprese interessate a fruire dei crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0 ‘sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto’. La comunicazione deve contenere anche la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. Completato l’investimento segue una comunicazione di aggiornamento degli stessi.
La comunicazione iniziale e quella finale devono essere effettuate sulla base dei modelli recentemente aggiornati da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy che ha sostituito i modelli adottati con decreto direttoriale 6 ottobre 2021 del Ministero dello sviluppo economico.
L’investimento completato dopo il 30 marzo 2024, ovvero dopo la data di entrata in vigore del decreto ‘Salva Conti’, richiede, come condizione, l’invio di una comunicazione preventiva e di una seconda comunicazione di completamento degli investimenti. Questo, anche nel caso in cui l’ordine relativo all’operazione sia avvenuto prima dell’entrata in vigore del decreto in argomento.
Nel caso analizzato, a richiedere chiarimenti è stata una società intenzionata a sapere quali modalità di comunicazione deve compilare per beneficiare del credito d’imposta ‘industria 4.0’. L’istante precisa che l’ordine di investimento è avvenuto prima del 30 marzo 2024, ma la data di fatturazione e, quindi, di realizzazione dell’investimento è postuma.
L’Amministrazione finanziaria, nella sua risposta, si sofferma sulla normativa di riferimento del tax credit Transizione 4.0 e 5.0, normativa che, come anticipato, è stata oggetto di modifiche ad opera del Dl n. 39/2024 che all’articolo 6 ha introdotto misure per il monitoraggio dei crediti d’imposta destinati a supportare gli investimenti in beni strumentali e attività di ricerca e innovazione.
Nel trattare il tema l’Agenzia delle Entrate fa il consueto excursus legislativo di riferimento soffermandosi, ovviamente, sulle novità introdotte con il decreto legge n. 39/2024 che ha previsto misure di monitoraggio dei crediti d’imposta per gli investimenti legati ai Piano Transizione 4.0 e 5.0.
Le novità impongono alle imprese di comunicare preventivamente, in modalità telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare e la presunta ripartizione negli anni del credito come pure la relativa fruizione. La comunicazione deve poi essere aggiornata al completamento degli investimenti.
Le comunicazioni in parola devono essere effettuate con i nuovi modelli approvati dal Mimit con il decreto del 24 aprile 2024 che hanno sostituito quelli del 6 ottobre 2021 del Ministero dello sviluppo economico. La trasmissione di questi modelli ‘costituisce presupposto per la fruizione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge n. 178 del 2020 e del decreto d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all’articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge n. 160 del 2019, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies del medesimo articolo 1, della legge n. 160 del 2019’.
Il documento evidenzia che esistono differenze nelle modalità di comunicazione in base al periodo in cui vengono effettuati gli investimenti, se antecedenti o meno al 30 marzo 2024.
Per gli investimenti realizzati dal 1°gennaio 2024 al 29 marzo 2024, infatti, l’impresa deve solo trasmettere la comunicazione di completamento dell’investimento. Per gli investimenti effettuati a decorrere dall’entrata in vigore del Dl n. 39/2024 (30 marzo 2024), il contribuente è tenuto prima ad inviare una comunicazione preventiva con i dettagli dell’investimento e, successivamente, una comunicazione al GSE di aggiornamenti sulle informazioni fornite in via preventiva.
Per la fruizione in compensazione dei crediti d’imposta in argomento, l’adempimento di queste comunicazioni è obbligatorio. La trasmissione della comunicazione preventiva costituisce un adempimento prodromico alla presentazione di un’altra comunicazione aggiornata al completamento degli investimenti.
In merito al caso formulato dall’istante l’Amministrazione finanziaria chiarisce che essendo successiva al 30 marzo 2024 la data di realizzazione dell’investimento (l’attrezzatura è stata fatturata il 17 aprile 2024 ma interconnessa al ciclo produttivo il 6 maggio 2024), sarà obbligatorio seguire la nuova procedura del decreto legge n. 39 del 2024.
Pertanto, l’impresa dovrà presentare la comunicazione preventiva e, successivamente, la comunicazione di completamento dell’investimento per la fruizione dei benefici di legge.